La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di **ricusazione del giudice** avanzata dalla difesa di un imputato. La difesa sosteneva che i giudici avevano già espresso una valutazione sulla responsabilità dell'imputato in un precedente processo, anche se solo in modo incidentale. La Corte d'Appello aveva negato una tale valutazione di merito. La Cassazione ha invece stabilito che, se un giudice ha descritto l'imputato come "Capo Crimine" e ha dettagliato la sua operatività in un precedente giudizio per dimostrare l'appartenenza ad un'associazione criminale, ciò costituisce una valutazione, anche incidentale, della sua responsabilità penale. Questo giustifica la **ricusazione del giudice** per garantire l'imparzialità. Il caso torna alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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