L'Imputato, condannato in appello per reati fallimentari, ha presentato richiesta di ricusazione del giudice ritenendo un membro del collegio incompatibile per aver già trattato il caso nelle fasi precedenti. L'istanza è stata presentata dopo la conclusione dell'udienza. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta, stabilendo che la ricusazione del giudice deve essere sollevata, anche con semplice riserva, prima della fine dell'udienza alla presenza del difensore. Non esiste una ricusazione postuma e l'incompatibilità non annulla la sentenza. I giudici hanno invece accolto il ricorso sulla sanzione pecuniaria di 1.500 euro inflitta all'imputato, annullandola con rinvio per mancanza di motivazione da parte dei giudici d'appello.
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