Gli Imputati, dirigenti di un'importante Società Autostradale, hanno proposto istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Sostenevano che il magistrato avesse anticipato il proprio giudizio sul crollo di un noto viadotto autostradale, avendo espresso valutazioni severe sulla politica aziendale di massimizzazione dei profitti in un'ordinanza cautelare emessa in un procedimento connesso. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. I giudici di legittimità hanno chiarito che le considerazioni espresse dal magistrato erano generiche, di carattere storico e strettamente funzionali all'adozione delle misure cautelari nel procedimento derivato. Pertanto, non sussiste alcuna indebita anticipazione di giudizio idonea a fondare la ricusazione del giudice, in quanto non è stato espresso un convincimento definitivo sulla responsabilità penale degli imputati per il crollo del viadotto.
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