La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una persona offesa che chiedeva la ricusazione del giudice per le indagini preliminari. La richiesta si basava sul fatto che lo stesso giudice, archiviando un precedente procedimento per appropriazione indebita, avesse espresso valutazioni che, secondo il ricorrente, anticipavano il giudizio su un secondo reato collegato (frode processuale). La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice, essendo funzionale alla decisione di archiviazione e quindi un atto dovuto, non costituisce un'indebita manifestazione di convincimento e non viola il principio di imparzialità. La ricusazione del giudice è quindi inammissibile in questi casi.
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