La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una dichiarazione di inammissibilità relativa a una istanza di ricusazione del giudice. Il ricorrente aveva inizialmente contestato l'imparzialità di un magistrato che, in sede di appello, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Tuttavia, prima della decisione della Suprema Corte, la difesa ha depositato una rinuncia formale al ricorso. Tale rinuncia ha determinato la cessazione dell'interesse alla decisione, ma ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esenzione.
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