Un cittadino, accusato di usura, ha proposto istanza di ricusazione del giudice nei confronti di due magistrati del collegio giudicante. I due giudici avevano precedentemente confermato il sequestro preventivo dei suoi beni, valutando approfonditamente l'attendibilità della persona offesa e le intercettazioni. La Corte d'Appello aveva respinto la richiesta, ritenendo che tale valutazione rientrasse nella normale attività cautelare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'imputato. I giudici di legittimità hanno stabilito che, se il magistrato esprime una concreta valutazione di merito sulla colpevolezza dell'indagato durante la fase cautelare, scatta l'obbligo di astensione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata, confermando che la ricusazione del giudice era pienamente fondata per garantire l'imparzialità del processo.
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