Un creditore avviava un pignoramento presso terzi verso un istituto bancario debitore, coinvolgendo un altro ente come custode delle somme. La banca proponeva opposizione sostenendo di aver già pagato l'importo dovuto prima dell'avvio della procedura. I giudici di merito valutavano parzialmente le ragioni delle parti, compensando le spese. La Corte di Cassazione, rilevando d'ufficio la violazione delle regole sul contraddittorio, ha dichiarato la nullità totale del procedimento. Nel pignoramento presso terzi, l'opposizione deve sempre coinvolgere obbligatoriamente il debitore, il creditore e il terzo custode dei beni. L'assenza del terzo pignorato rende il processo invalido e impone la ripartenza della causa dal primo grado.
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