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Responsabilità Per Cose In Custodia

29 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Danni da Condotta Idrica: Responsabilità per Cose in Custodia al Comune
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di danni a immobili causati da una condotta idrica difettosa. I proprietari avevano citato in giudizio sia il Consorzio di Irrigazione che il Comune. La Corte d'Appello aveva attribuito la responsabilità per cose in custodia al Comune, poiché l'intubazione e l'interramento del canale avevano trasferito a quest'ultimo il potere di controllo e manutenzione. La Cassazione ha confermato questa impostazione, stabilendo che la responsabilità ex art. 2051 c.c. spetta a chi ha l'effettiva disponibilità e controllo del bene, indipendentemente dalla proprietà. I ricorsi dei proprietari sono stati rigettati, confermando la responsabilità del Comune.
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Responsabilità per cose in custodia: caduta e prova
Una cliente ha citato in giudizio una struttura alberghiera per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta sulle scale di ingresso. La danneggiata imputava l'incidente a un presunto avvallamento sul gradino coperto da moquette e all'assenza di un corrimano, invocando la responsabilità per cose in custodia della struttura. I giudici di merito hanno respinto la richiesta risarcitoria per difetto di prova circa l'effettiva presenza e pericolosità dell'avvallamento, ascrivendo la caduta a disattenzione della donna o a caso fortuito. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che l'onere di provare il legame causale tra difetto della cosa e danno spetta interamente al danneggiato, condannando la ricorrente alle spese legali.
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Responsabilità per cose in custodia: gelo nei tubi e risarcimento
Un condomino ha impugnato la decisione che lo condannava a risarcire i danni causati da infiltrazioni d'acqua gelata e poi sciolta dalle sue tubature private. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sua responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. Il proprietario non ha fornito la prova del caso fortuito, limitandosi a ipotizzare l'intervento di terzi ignoti che avrebbero riaperto le valvole dell'acqua precedentemente chiuse. La Corte ha inoltre confermato il risarcimento dei danni indiretti per le spese di alloggio in albergo sostenute dai vicini a causa dell'inagibilità dei loro appartamenti allagati.
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Gradino viscido: limiti alla responsabilità per cose in custodia
Un cittadino ha chiesto il risarcimento dei danni dopo essere caduto sul gradino d'ingresso di un immobile locato a un Ente Sanitario. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione per mancanza di prove sul legame tra lo stato del gradino e la caduta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.) non esonera il danneggiato dal dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno. Inoltre, il gradino si trovava in un'area comune non compresa nel contratto di locazione, escludendo la custodia dell'Ente Sanitario. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Responsabilità per cose in custodia: sbandata senza risarcimento
Un automobilista e il proprietario del veicolo hanno chiesto il risarcimento dei danni alla società autostradale dopo che l'auto è sbandata a causa di una pozza d'acqua, urtando un muro. I giudici di merito hanno respinto la domanda per mancanza di prove sul nesso di causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei danneggiati. La Corte ha chiarito che in tema di responsabilità per cose in custodia, spetta prima al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la strada e il sinistro. Solo dopo questa prova, il custode deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi. Poiché i ricorrenti contestavano accertamenti di fatto già decisi nei gradi precedenti, il ricorso non poteva essere accolto. Di conseguenza, la società autostradale vince la causa e i danneggiati devono pagare le spese processuali.
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Responsabilità per cose in custodia: colpa di Comune e portiere
Un giovane calciatore è rimasto gravemente ferito durante una partita di calcetto in un impianto comunale, dopo essersi aggrappato alla traversa della porta, che gli è caduta addosso. La Corte d'Appello ha ripartito la colpa attribuendo il 70% al comportamento imprudente del ragazzo, il 20% all'impresa appaltatrice dei lavori e il 10% al Comune. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando sia il ricorso del Comune sia quello del danneggiato. La Corte ha ribadito che l'affidamento dei lavori in appalto non esclude la responsabilità per cose in custodia in capo all'ente pubblico proprietario, specialmente se quest'ultimo ha consentito l'uso del campo prima del collaudo. Allo stesso tempo, l'azione del giocatore, pur non integrando un caso fortuito totale, ha configurato un rilevante concorso di colpa.
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Responsabilità per cose in custodia: cade il pedone negligente
Un pedone ha citato in giudizio la Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento dei danni dopo essere caduto a causa di un grosso avvallamento sulla strada. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità per cose in custodia ha natura oggettiva e si basa sul nesso causale tra la cosa e il danno. Tuttavia, il custode si libera se dimostra il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal comportamento imprudente della vittima. Nel caso specifico, la caduta è avvenuta di giorno, con ottima visibilità e su una buca di grandi dimensioni. La disattenzione del pedone è stata quindi considerata la causa esclusiva del danno, riducendo la presenza dell'avvallamento a mera occasione dell'evento. Di conseguenza, il danneggiato non ha diritto ad alcun risarcimento.
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Responsabilità per cose in custodia: no risarcimento se c’è colpa
Un pedone ha fatto causa alla Pubblica Amministrazione per i danni subiti dopo essere inciampato su alcune radici sporgenti sul marciapiede. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del danneggiato, confermando l'esclusione della responsabilità per cose in custodia dell'ente pubblico. I giudici hanno accertato che l'avvallamento dell'asfalto causato dalle radici era talmente evidente e visibile da rendere l'ostacolo facilmente prevedibile ed evitabile con una minima attenzione. Inoltre, il danneggiato conosceva bene i luoghi. Di conseguenza, la condotta disattenta del pedone ha interrotto il nesso causale, configurando un'ipotesi di caso fortuito che esonera completamente il custode della strada da ogni obbligo di risarcimento.
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Responsabilità per cose in custodia: il vicino non paga i danni
La Proprietaria di un appartamento ha chiesto il risarcimento dei danni per infiltrazioni d'acqua provenienti da un pozzo luce, attribuendo la responsabilità al Vicino. La Corte d'appello ha rigettato la domanda, escludendo che il Vicino fosse proprietario o custode del pozzo luce, la cui copertura era stata rimossa da una tromba d'aria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Proprietaria, confermando che la responsabilità per cose in custodia (Art. 2051 c.c.) richiede un effettivo potere fisico e materiale sulla cosa. Poiché il Vicino non aveva la disponibilità del pozzo luce, non poteva essere ritenuto responsabile dei danni causati dalle infiltrazioni d'acqua. La Proprietaria è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Responsabilità per cose in custodia: il Comune perde la causa
Una cittadina è caduta su un marciapiede a causa di alcune mattonelle sconnesse, riportando lesioni. La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto al risarcimento, ritenendo il Comune responsabile per i danni subiti. Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la caduta fosse evitabile con la normale diligenza e che un verbale della Polizia Municipale escludesse la cattiva manutenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità per cose in custodia dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che il verbale della polizia non ha fede privilegiata sulle valutazioni dello stato dei luoghi e che il Comune non ha dimostrato il caso fortuito. Di conseguenza, il Comune perde la causa e deve pagare il doppio del contributo unificato.
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Responsabilità per cose in custodia: buca stradale o distrazione
Un automobilista ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura a causa di una buca su una strada comunale. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, rilevando che l'avvallamento era minimo, visibile e inidoneo a causare danni, escludendo così il nesso di causalità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'automobilista. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di responsabilità per cose in custodia, se il danneggiato non contesta la decisione del giudice di merito riguardante l'assenza di un reale pericolo della strada, il ricorso non può essere accolto. L'ente pubblico non risponde dei danni se la strada presenta solo lievi irregolarità facilmente evitabili con l'ordinaria diligenza.
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Responsabilità per cose in custodia: se il pedone è disattento
Un pedone ha chiesto il risarcimento dei danni al Comune dopo essere caduto a causa di alcune mattonelle traballanti su un marciapiede. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda, ritenendo che la caduta fosse riconducibile esclusivamente alla disattenzione del danneggiato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pedone. Gli Ermellini hanno confermato che, in tema di responsabilità per cose in custodia ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, la condotta negligente della vittima può integrare il caso fortuito. Tale comportamento interrompe il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo ogni obbligo di risarcimento in capo all'ente pubblico custode della strada.
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Caduta sul tappeto: no alla responsabilità per cose in custodia
Una cittadina ha citato in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni per essere caduta su un tappeto guida all'interno di una mostra. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della danneggiata, confermando le decisioni dei giudici di merito. La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di responsabilità per cose in custodia, spetta prima di tutto al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo. Nel caso specifico, il tappeto era ben visibile, illuminato e tenuto fermo dal peso di altre persone, escludendo qualsiasi pericolosità intrinseca. Non essendoci la prova che la caduta fosse stata causata dal tappeto, la richiesta di risarcimento è stata respinta e la ricorrente è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Caduta e tacco a spillo: no responsabilità per cose in custodia
Una cliente ha fatto causa a un supermercato chiedendo il risarcimento dei danni dopo essere scivolata sul pavimento, sostenendo la presenza di un liquido verde. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove sul nesso causale, evidenziando che i verbali della polizia descrivevano il pavimento come asciutto e con una strisciata di tacco. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della danneggiata, confermando che la responsabilità per cose in custodia richiede che il danneggiato provi il legame diretto tra la cosa e la caduta. La valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Di conseguenza, il supermercato vince la causa e le spese legali vengono compensate.
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Responsabilità per cose in custodia: prove negate e risarcimento
Un inquilino ha chiesto il risarcimento dei danni per l'allagamento della sua cantina, causato dalla rottura di una tubatura condominiale. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, sostenendo che l'inquilino non avesse dimostrato il nesso di causalità, rifiutando però di ammettere le prove testimoniali e fotografiche richieste. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'inquilino, stabilendo un principio fondamentale in tema di responsabilità per cose in custodia: il giudice non può rigettare una domanda per mancanza di prove e, contemporaneamente, rifiutare di ammettere i mezzi di prova proposti dal danneggiato per dimostrare il fatto. La sentenza è stata cassata con rinvio per svolgere l'istruttoria omessa.
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Responsabilità per cose in custodia: l’olio stradale non paga
L'Automobilista ha perso il controllo della propria vettura a causa di una macchia d'olio mista ad acqua presente sull'asfalto, finendo fuori strada. Ha quindi citato in giudizio L'Ente Pubblico per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'automobilista, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno stabilito che la presenza improvvisa e non segnalata di una sostanza scivolosa sulla carreggiata costituisce un caso fortuito. Questo evento imprevedibile esclude la responsabilità per cose in custodia dell'ente proprietario della strada, poiché non vi era il tempo materiale per accorgersi del pericolo e intervenire per pulire la carreggiata o segnalare l'insidia agli automobilisti di passaggio.
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Responsabilità per cose in custodia: la distrazione nega i danni
Due coniugi chiedono il risarcimento dei danni al Comune dopo che la moglie è inciampata su un piccolo dislivello del marciapiede, trascinando nella caduta anche il marito. La Corte d'Appello respinge la domanda, ritenendo che la distrazione della donna escluda la responsabilità dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile perché i danneggiati non hanno depositato la relata di notifica della sentenza impugnata entro i termini di legge. I giudici precisano inoltre che, in tema di responsabilità per cose in custodia, un'insidia stradale minima, visibile ed evitabile con la normale diligenza, configura un caso fortuito. La condotta disattenta del pedone interrompe infatti il nesso di causa tra il bene e il danno, escludendo ogni risarcimento. Vince quindi il Comune, mentre i pedoni perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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Buca stradale: la responsabilità per cose in custodia del Comune
Una passante è caduta a causa di una buca sul manto stradale durante un mercato rionale. La Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità per cose in custodia dell'Ente Pubblico, riducendo però il risarcimento del 50% a causa della distrazione della donna. L'Ente Pubblico ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'imprudenza della vittima escludesse del tutto la propria responsabilità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la semplice negligenza del danneggiato non cancella la responsabilità del custode, a meno che non si tratti di un evento del tutto imprevedibile ed eccezionale. L'Ente Pubblico perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Responsabilità per cose in custodia: risarcimento negato
Gli Eredi di una donna deceduta ricorrono in Cassazione dopo che la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di risarcimento per una caduta avvenuta su uno scivolo per disabili non segnalato. In primo grado, il Tribunale aveva condannato l'Amministrazione Comunale al risarcimento. Tuttavia, i giudici di secondo grado hanno ribaltato la decisione, escludendo la responsabilità dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli Eredi. I giudici hanno chiarito che i motivi del ricorso miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che la responsabilità per cose in custodia non consente di ridiscutere il merito delle prove testimoniali già valutate dai giudici d'appello.
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Responsabilità per cose in custodia: fiumi e danni ai raccolti
Un agricoltore ha citato in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalle sue coltivazioni di kiwi, irrigate con acqua di un fiume contenente livelli eccessivi di cloro e sodio. L'agricoltore sosteneva la sussistenza di una responsabilità per cose in custodia a carico dell'ente pubblico per mancato controllo della qualità dell'acqua. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Regione, stabilendo che la disciplina speciale del codice dell'ambiente esclude l'applicazione delle regole ordinarie sulla responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.). Inoltre, non esiste un obbligo generale della Pubblica Amministrazione di verificare che l'acqua pubblica sia idonea alle specifiche colture del privato, salvo che tale obbligo non derivi direttamente dal singolo atto di concessione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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