A seguito di gravi infiltrazioni d'acqua in un immobile ristrutturato, il Proprietario ha chiesto il risarcimento dei danni all'Impresa Appaltatrice, al Direttore dei Lavori e al Progettista Strutturale. La Corte d'Appello ha escluso la responsabilità solidale del Progettista Strutturale, limitando il suo debito a una quota minima, e ha ritenuto non più contestabile la perizia tecnica d'ufficio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Direttore dei Lavori. I giudici hanno stabilito che le contestazioni alla perizia possono essere sollevate per la prima volta anche in appello. Inoltre, in tema di responsabilità solidale, se più condotte autonome causano lo stesso danno-conseguenza (le infiltrazioni), tutti i soggetti rispondono per l'intero nei confronti del danneggiato, a prescindere dalle singole quote di colpa interne.
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