La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità del socio accomandante in una società in accomandita semplice (S.A.S.) coinvolta in una procedura fallimentare. Un socio accomandatario, dopo aver subito un'azione di regresso da parte di un terzo espromittente che aveva pagato i debiti sociali, ha cercato di rivalersi sul socio accomandante. La Suprema Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 2313 c.c., il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita. Tale limite opera sia nei confronti dei creditori esterni sia nei rapporti interni tra i soci, impedendo al socio accomandatario di pretendere somme superiori alla quota di capitale sottoscritta dall'accomandante.
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