Compensi arbitrali: solidarietà e diritto di regresso
La gestione dei compensi arbitrali rappresenta un aspetto critico nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità delle parti e i meccanismi di recupero delle somme anticipate.
Il caso: il pagamento dei compensi arbitrali
La vicenda trae origine da un complesso arbitrato che ha visto coinvolti una società privata e un ente pubblico territoriale. Al termine dell’incarico, il collegio arbitrale ha proceduto all’autoliquidazione delle proprie spettanze. La società, al fine di estinguere l’obbligazione, ha provveduto al pagamento integrale delle somme richieste, agendo poi in via ordinaria contro l’ente pubblico per ottenere il rimborso della metà di quanto versato.
In secondo grado, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda di regresso. Secondo i giudici di merito, poiché l’ente pubblico non aveva accettato la liquidazione proposta dagli arbitri, il pagamento effettuato dalla società doveva considerarsi un adempimento spontaneo di un’obbligazione non ancora liquida ed esigibile nei confronti del coobbligato.
La decisione della Cassazione sui compensi arbitrali
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, evidenziando un errore nell’interpretazione dell’art. 814 c.p.c. La norma stabilisce chiaramente che le parti sono tenute solidalmente al pagamento degli arbitri. Questa solidarietà passiva nasce dal conferimento dell’incarico e dallo svolgimento dell’attività professionale, indipendentemente dalla validità del lodo finale.
Solidarietà e accertamento della congruità
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’autoliquidazione degli arbitri e il diritto di regresso. Sebbene l’autoliquidazione non sia vincolante per le parti che non la accettano, ciò non fa venire meno la natura solidale del debito. La parte che paga l’intero ha il diritto di agire contro l’altra, e il giudice ordinario, investito della causa di regresso, ha il compito di verificare la congruità del compenso secondo i parametri professionali.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla distinzione tra l’esistenza dell’obbligo (an) e la determinazione del suo ammontare (quantum). L’obbligo di pagare i compensi arbitrali sorge con l’accettazione dell’incarico da parte degli arbitri, configurando un contratto d’opera professionale. La solidarietà passiva prevista dall’art. 814 c.p.c. mira a tutelare il diritto degli arbitri a percepire il compenso da chiunque delle parti. Di conseguenza, il coobbligato che adempie non compie un atto di liberalità, ma estingue un debito proprio e altrui, acquisendo il diritto di rivalsa. La contestazione sul quantum da parte dell’altro coobbligato non annulla il vincolo solidale, ma richiede semplicemente un accertamento giudiziale sulla correttezza della cifra pagata.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione riafferma che il diritto di regresso per i compensi arbitrali è pienamente esercitabile anche se l’altra parte ha contestato la parcella dei professionisti. Questa pronuncia offre una tutela significativa alla parte che, per evitare azioni esecutive da parte degli arbitri, decide di saldare l’intero onorario. La decisione sottolinea inoltre che la forma scritta richiesta per i contratti con la Pubblica Amministrazione è soddisfatta dalla convenzione d’arbitrato e dalla nomina formale degli arbitri, rendendo legittima la pretesa di rimborso anche nei confronti degli enti pubblici.
Chi è obbligato a pagare gli onorari degli arbitri?
Tutte le parti che hanno conferito l’incarico sono obbligate in solido. Questo significa che gli arbitri possono richiedere l’intero pagamento a una qualsiasi delle parti coinvolte.
Cosa succede se una parte paga tutto il compenso arbitrale?
La parte che ha pagato l’intero importo ha il diritto di agire in regresso contro le altre parti per ottenere il rimborso della quota di loro spettanza.
Il diritto al compenso degli arbitri dipende dalla validità del lodo?
No, il diritto degli arbitri a ricevere il pagamento sorge per il solo fatto di aver espletato l’incarico e prescinde dalla validità o dall’efficacia della decisione finale.