Una lavoratrice ha cessato il proprio rapporto di lavoro come socia di una cooperativa nel 2010. La donna ha chiesto all'ente previdenziale l'erogazione del sussidio economico. L'ente ha negato la prestazione a causa del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti. La Corte d'Appello aveva inizialmente accolto le ragioni della lavoratrice, ritenendo irrilevante l'omesso versamento contributivo. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito della causa, dando ragione all'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che, prima della riforma del 2012, i soci lavoratori delle cooperative di servizi erano esclusi per legge dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Di conseguenza, per i periodi precedenti a tale riforma, non spetta alcuna indennità di disoccupazione.
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