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Previdenza Complementare

71 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Forma di pensione che si aggiunge a quella obbligatoria (pubblica), basata sulla contribuzione volontaria del lavoratore e/o del datore di lavoro per garantire una prestazione pensionistica integrativa.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Previdenza complementare: debiti esclusi nella cessione aziendale
Alcuni lavoratori hanno agito in giudizio contro la precedente società datrice e contro la nuova impresa subentrata nell'affitto del ramo d'azienda. I dipendenti chiedevano il versamento dei contributi omessi al fondo di previdenza complementare e il risarcimento del danno subito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei dipendenti. I giudici hanno stabilito che l'omesso versamento dei contributi alla previdenza complementare costituisce un debito aziendale regolato dall'art. 2560 c.c. e non un credito da lavoro tutelato dalla solidarietà automatica dell'art. 2112 c.c. La nuova impresa subentrante non risponde in solido dei debiti contributivi pregressi maturati dal cedente verso il fondo privato.
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TFR non versato: chi ha la legittimazione attiva nel fallimento?
Un Lavoratore ha aderito a un fondo di previdenza complementare, destinandovi il suo TFR. L'Azienda, successivamente fallita, non ha versato le quote di TFR al fondo. Il Lavoratore ha tentato di insinuarsi al passivo del fallimento per recuperare il suo credito. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta, sostenendo che solo il fondo avesse la legittimazione attiva, interpretando il conferimento del TFR come una cessione del credito. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della materia e i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla legittimazione attiva per il TFR non versato alla previdenza complementare in caso di fallimento, ha rinviato la causa all'udienza pubblica per una decisione più approfondita, evidenziando la mancanza di un orientamento univoco.
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Lavoratore vs Fallimento: Chi ha diritto al Credito TFR Fondo Pensione?
Un lavoratore ha tentato di insinuare al passivo di un'azienda fallita il proprio Credito TFR Fondo Pensione Fallimento, non versato dall'ex datore di lavoro al fondo complementare. Il Tribunale ha respinto la richiesta, sostenendo che solo il fondo pensione avesse la legittimazione attiva. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto di giurisprudenza sulla titolarità del diritto e sulla natura del "conferimento" del TFR, ha rinviato la causa a pubblica udienza per una decisione più approfondita, evidenziando la complessità della materia.
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Previdenza complementare: scontro Fisco e rimborsi
Una lavoratrice pubblica in pensione ha chiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulle somme erogate a titolo di previdenza complementare. La contribuente ha rivendicato l'aliquota fiscale agevolata compresa tra il 9% e il 15%. I giudici d'appello hanno respinto la richiesta, ritenendo inapplicabile il beneficio per la mancata emanazione del decreto attuativo ministeriale e confermando il vecchio regime impositivo più oneroso. La contribuente ha impugnato tale diniego davanti ai giudici di legittimità. La Suprema Corte ha rilevato l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e la particolare complessità della questione. I magistrati hanno quindi escluso una decisione immediata in camera di consiglio e hanno disposto la trasmissione del fascicolo alla sezione tributaria ordinaria per un esame di merito approfondito.
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Tassazione previdenza complementare: rimborso negato per contributi datoriali
Un Lavoratore ha chiesto il rimborso di imposte su contributi versati a un fondo di previdenza complementare, ritenendo che il sostituto d'imposta non avesse applicato correttamente le esenzioni fiscali previste *ratione temporis*. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che solo i contributi obbligatori e quelli a carico effettivo del lavoratore godevano di esenzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che la tassazione previdenza complementare è dovuta sui contributi versati dal datore di lavoro, anche se formalmente a carico del dipendente, in quanto la previdenza complementare non è imposta per legge. Il Lavoratore non ha diritto al rimborso.
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Portabilità fondo gas: il calcolo intero o il limite forfettario
I lavoratori di una società energetica hanno richiesto l'accertamento del diritto al trasferimento dell'intero montante contributivo accumulato presso il soppresso Fondo Gas verso una forma pensionistica integrativa. L'Ente Previdenziale ha invece contestato la pretesa, sostenendo l'applicabilità esclusiva della norma speciale che fissa la liquidazione in un importo forfettario pari all'uno per cento per anno di iscrizione. La Corte d'Appello ha accolto le ragioni dei dipendenti, affermando il principio di piena Portabilità fondo gas in un'ottica di tutela del risparmio previdenziale. Contro tale pronuncia l'Ente Previdenziale ha proposto ricorso per Cassazione. I giudici supremi, vista la rilevanza costituzionale e la complessità della Portabilità fondo gas, hanno sospeso la decisione singola disponendo il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della causa insieme ad altri ricorsi analoghi.
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Tassazione previdenza complementare: nessun rimborso Irpef
Un ex dipendente bancario ha richiesto all'Erario il rimborso delle imposte versate sul capitale liquidato da un fondo pensione aziendale. Il lavoratore sosteneva la non imponibilità dei contributi versati durante il rapporto di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso e la controversia è giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, delineando i confini della tassazione previdenza complementare: solo i versamenti imposti dalla legge sono esenti dal reddito imponibile. Al contrario, le quote destinate a fondi integrativi aziendali facoltativi concorrono pienamente alla formazione del reddito tassabile, senza possibilità di scomputo. Il contribuente perde definitivamente il diritto al rimborso e deve rifondere le spese legali.
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Tassazione previdenza complementare: rimborso o imposta piena
Un ex dipendente bancario ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso delle ritenute operate sulla liquidazione in capitale del fondo pensione aziendale. Il contribuente sosteneva la deducibilità dei contributi versati e il diritto a una tassazione agevolata all'87,5%. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano accolto la richiesta del lavoratore. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione accogliendo il ricorso dell'ente pubblico. La Corte ha stabilito che la tassazione previdenza complementare colpisce l'intero capitale liquidato in un'unica soluzione. Non spettano detrazioni per i contributi facoltativi né lo sconto del 12,5%, riservato esclusivamente alle prestazioni erogate come rendita periodica. Il contribuente perde la causa.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso
Un ex dirigente ha richiesto il rimborso IRPEF sostenendo che sulla liquidazione della previdenza integrativa aziendale si dovesse applicare l'aliquota agevolata del 12,50% anziché quella ordinaria del TFR. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, stabilendo che l'aliquota agevolata si applica solo al rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato finanziario. Poiché il fondo aziendale interno operava tramite accantonamenti a bilancio senza investimenti reali sul mercato, la tassazione previdenza complementare applicata inizialmente era corretta e il rimborso è stato negato.
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Tassazione previdenza complementare: negato il rimborso agli eredi
Gli eredi di un ex dirigente d'azienda chiedevano il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione della previdenza integrativa aziendale, pretendendo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% sul rendimento accumulato. L'Agenzia delle Entrate si opponeva, sostenendo che le somme non derivassero da effettivi investimenti finanziari sul mercato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare agevolata si applica solo se il rendimento deriva da una reale gestione finanziaria sul mercato del capitale accantonato. Nel caso specifico, trattandosi di un fondo interno con prestazioni predeterminate e senza investimenti esterni, la differenza liquidata non costituisce vero rendimento finanziario. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la richiesta di rimborso dei contribuenti, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio.
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Tassazione agevolata previdenza complementare: negato il rimborso
Un Lavoratore ha richiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla liquidazione in capitale del proprio fondo di previdenza complementare aziendale. Il Lavoratore sosteneva che sulla quota di rendimento si dovesse applicare la tassazione agevolata previdenza complementare al 12,5%, anziché l'aliquota ordinaria del 33,5%. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando che l'aliquota agevolata si applica esclusivamente ai rendimenti derivanti dall'effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario. Poiché il Lavoratore non ha fornito prove concrete di tali investimenti finanziari, ma solo conteggi interni dell'Azienda e perizie di parte generiche, non ha assolto l'onere della prova. Di conseguenza, il Lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Previdenza complementare: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Una lavoratrice ha richiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità integrativa denominata "ex fissa". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il fondo di previdenza complementare funziona a ripartizione e costituisce un patrimonio autonomo rispetto all'ente gestore. Quest'ultimo agisce come mero delegato al pagamento e non risponde in proprio dei debiti del fondo in caso di grave crisi di liquidità. Di conseguenza, l'assenza di risorse finanziarie del fondo esonera l'ente gestore dall'obbligo di erogare la prestazione, purché abbia correttamente vigilato e segnalato la crisi alle parti sociali.
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Previdenza complementare: niente indennità se il fondo è vuoto
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità ex fissa, attinta dal fondo di previdenza complementare. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il fondo ha natura a ripartizione e che l'ente gestore, avendo segnalato la crisi di liquidità, era esonerato dal pagamento in assenza di risorse. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale agisce come mero gestore con contabilità separata e non risponde in proprio dei debiti del fondo, il quale costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica. Di conseguenza, l'assenza di liquidità del fondo esclude l'esigibilità immediata della prestazione.
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Previdenza complementare: no al rimborso IRPEF per i vecchi fondi
Una ex dipendente pubblica ha richiesto all'amministrazione finanziaria il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle prestazioni di previdenza complementare erogate da un fondo integrativo soppresso nel 1999. La contribuente invocava l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a vecchi fondi si applicasse la tassazione previgente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per le somme maturate prima della soppressione del fondo si applica il vecchio regime tributario. Di conseguenza, la domanda di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta e la stessa è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Tassazione previdenza complementare: stop rimborsi vecchi fondi
Una ex dipendente pubblica ha chiesto il rimborso delle ritenute Irpef applicate sulla sua pensione integrativa tra il 2009 e il 2012, pretendendo l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a fondi soppressi prima del 2000 si applicano le vecchie regole di tassazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria. I giudici hanno stabilito che la tassazione previdenza complementare per i capitali maturati interamente sotto il vecchio regime non può beneficiare delle nuove agevolazioni fiscali. Questo perché i vecchi fondi godevano già di vantaggi unici, come la deducibilità illimitata dei contributi. Di conseguenza, la domanda di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza complementare: fisco vince, nessun rimborso
Quattro ex dipendenti pubblici hanno chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta sulle prestazioni pensionistiche integrative erogate tra il 2010 e il 2013. I contribuenti invocavano l'applicazione del regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'amministrazione finanziaria ha rifiutato il rimborso, sostenendo che per i vecchi iscritti a fondi soppressi nel 1999 si applicasse la disciplina fiscale previgente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente impositore, stabilendo che la tassazione previdenza complementare per le somme maturate entro il 31 dicembre 2006 deve seguire le vecchie regole tributarie. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato definitivamente la domanda di rimborso dei lavoratori, confermando la legittimità del diniego opposto dal fisco.
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Tassazione previdenza complementare: negato il rimborso fiscale
Una ex dipendente pubblica ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulle prestazioni di un fondo pensionistico integrativo soppresso nel 1999. La contribuente invocava il regime fiscale più favorevole introdotto nel 2008. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo l'applicazione del vecchio regime transitorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. I giudici hanno stabilito che per i vecchi iscritti a vecchi fondi si applica il regime fiscale vigente al momento della maturazione delle somme, antecedente al 2007. Questo perché tali fondi godevano originariamente di una deducibilità totale dei contributi, giustificando una diversa tassazione previdenza complementare. La richiesta di rimborso è stata quindi definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza complementare: Fisco vince su rimborso
Un pensionato ha chiesto il rimborso di oltre trentunomila euro per ritenute IRPEF subite tra il 2008 e il 2011 sulla sua pensione integrativa, sostenendo che dovesse applicarsi la tassazione agevolata all'87,50% prevista per i diritti maturati prima del 2001. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare si applica sull'intero importo per tutte le prestazioni erogate dopo il 1° gennaio 2001, a prescindere da quando siano maturati i relativi diritti. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato rigettato e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Fisco contro dipendente: negato il rimborso IRPEF fondo pensione
Un ex dipendente bancario ha richiesto il rimborso delle ritenute IRPEF applicate sulla liquidazione erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale. Il contribuente sosteneva che i contributi versati tra il 1955 e il 1994 dovessero essere dedotti dalla base imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta tramite silenzio-rigetto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, negando il Rimborso IRPEF fondo pensione. I giudici hanno chiarito che, a causa del meccanismo di incrocio contributivo (chassé-croisé), i versamenti erano sostanzialmente a carico della banca. Inoltre, trattandosi di previdenza complementare facoltativa e non obbligatoria per legge, tali somme non beneficiano dell'esenzione fiscale e concorrono interamente a formare il reddito imponibile del lavoratore.
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Previdenza complementare dei dipendenti pubblici: addio polizze
Un gruppo di dipendenti pubblici ha chiesto il riconoscimento del diritto all'attivazione di una polizza assicurativa integrativa aziendale stipulata nel 1963. L'ente di ricerca datore di lavoro si è opposto, sostenendo che tale beneficio fosse stato soppresso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che la polizza rientra nell'ambito della previdenza complementare dei dipendenti pubblici e non costituisce un trattamento retributivo. Di conseguenza, l'agevolazione deve considerarsi definitivamente soppressa a partire dal 1° ottobre 1999, in forza della legge che ha abolito i vecchi fondi di previdenza integrativa preesistenti nel settore pubblico. I lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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