Una contribuente, ex dipendente bancaria, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione in capitale (cosiddetto zainetto) del proprio fondo pensionistico integrativo. L'Agenzia delle Entrate ha opposto un silenzio-rifiuto, impugnato dalla donna. Dopo le decisioni favorevoli dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito. La Suprema Corte ha stabilito che la tassazione previdenza complementare si applica sull'intera somma erogata dal fondo, senza poter sottrarre i contributi versati volontariamente dal lavoratore, in quanto solo i contributi obbligatori per legge sono esenti da tasse. Inoltre, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di eventuali rendimenti finanziari tassabili con aliquota agevolata. Di conseguenza, il ricorso dell'ufficio fiscale è stato accolto e la richiesta di rimborso definitivamente respinta.
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