La Corte di Cassazione ha stabilito che il cosiddetto 'rimborso spese di accesso', corrisposto a un medico ambulatoriale convenzionato per gli spostamenti verso una sede di lavoro in un Comune diverso da quello di residenza, costituisce reddito da lavoro dipendente e, pertanto, è interamente soggetto a tassazione IRPEF. La Suprema Corte ha riformato la decisione dei giudici di merito, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e rigettando la richiesta di rimborso della contribuente. La decisione si fonda sul principio di onnicomprensività del reddito, chiarendo che tale indennità non rientra nelle ipotesi di rimborsi spese esenti, come quelli per le trasferte.
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