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Previdenza Complementare

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71 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Previdenza complementare: zainetto riscosso esclude l’attivo
Un gruppo di ex dipendenti bancari, andati in pensione tra il 1998 e il 1999, ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione. I ricorrenti pretendevano una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo, invocando una vecchia norma statutaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i lavoratori, avendo già riscosso la propria quota capitalizzata (cosiddetto zainetto) prima della liquidazione, avevano sciolto ogni rapporto con il fondo. Di conseguenza, non avevano diritto a partecipare al riparto finale dei beni. La Corte ha chiarito che le regole della previdenza complementare consentono ai contratti collettivi successivi di rideterminare le prestazioni, senza che i lavoratori possano vantare diritti su norme non più applicabili alla fase di liquidazione generale dell'ente.
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Previdenza complementare: il pensionato perde contro la banca
Un pensionato ha richiesto a una banca il pagamento delle differenze tra la pensione di invalidità e il trattamento pensionistico ricevuto. La banca ha opposto in compensazione un proprio credito maggiore. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del pensionato, rilevando che per un periodo il credito era inesistente per un precedente giudicato, e per il periodo successivo il pensionato aveva già ottenuto la liquidazione anticipata della quota di previdenza complementare (il cosiddetto zainetto). La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pensionato, confermando che i conteggi di parte non costituiscono fatti storici omessi ma semplici argomentazioni difensive e che il ricorso difettava di autosufficienza. Il pensionato perde la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio.
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Capitalizzazione della pensione integrativa: stop a ratei futuri
Alcuni ex dipendenti bancari e i loro eredi hanno chiesto la condanna dell'Azienda e del Fondo Pensione al pagamento di differenze mensili sulla pensione integrativa per il periodo 2008-2013, basandosi su una vecchia sentenza passata in giudicato. Tuttavia, la pensione integrativa era stata nel frattempo liquidata in un'unica soluzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la capitalizzazione della pensione integrativa determina l'estinzione del diritto a ricevere i pagamenti periodici mensili. Di conseguenza, non è possibile richiedere differenze mensili per un periodo successivo alla liquidazione una tantum, poiché l'obbligazione principale si è estinta. L'unica contestazione possibile avrebbe potuto riguardare il calcolo della somma liquidata, ma tale aspetto non era oggetto della causa.
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Previdenza complementare: l’ente pubblico vince contro i dipendenti
Alcuni dipendenti pubblici, assunti tra il 2009 e il 2011 da un ente pubblico di ricerca, hanno richiesto l'attivazione di una polizza assicurativa integrativa stipulata dall'ente nel 1963. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la polizza avesse natura retributiva e costituisse un beneficio accessorio dello stipendio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Corte ha stabilito che la polizza rientra nell'ambito della previdenza complementare e ha natura previdenziale, non retributiva. Di conseguenza, la sua applicazione non è più giustificata dopo la soppressione dei fondi integrativi avvenuta per legge nel 1999. La Cassazione ha quindi rigettato definitivamente la domanda dei lavoratori.
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Tassazione previdenza complementare: fisco battuto sul rimborso
Un ex dipendente di un consorzio portuale, andato in pensione nel 1992, ha richiesto il rimborso delle maggiori imposte trattenute sulla sua pensione integrativa tra il 1997 e il 2007. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso, sostenendo che tali somme dovessero essere tassate interamente e non con l'aliquota agevolata dell'87,50%. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Pensionato. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di un vecchio iscritto a un vecchio fondo di previdenza complementare, e avendo maturato tutti i rendimenti prima del 31 dicembre 2006, si applica il regime fiscale di favore. Di conseguenza, la tassazione previdenza complementare deve avvenire solo sull'87,50% dell'importo erogato. L'amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare le somme e a pagare le spese di giudizio.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso IRPEF
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulla liquidazione ricevuta dal fondo di previdenza complementare del suo istituto. Il contribuente riteneva di poter escludere dalla base imponibile i contributi versati volontariamente durante il rapporto di lavoro. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso, e la questione è giunta in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo un principio fondamentale sulla tassazione previdenza complementare: le somme erogate dai fondi integrativi aziendali sono interamente tassabili. Non è possibile sottrarre i contributi versati dal dipendente, poiché solo i contributi previdenziali obbligatori per legge godono dell'esenzione fiscale. Di conseguenza, il diritto al rimborso è stato definitivamente negato e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Tassazione previdenza complementare: fisco batte contribuente
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali subite sulla liquidazione del proprio fondo di previdenza complementare. Il contribuente sosteneva che i contributi versati fossero esenti e che l'intera somma dovesse beneficiare di un regime fiscale agevolato. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato il rimborso, avviando un contenzioso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco, stabilendo regole precise sulla tassazione previdenza complementare. I giudici hanno chiarito che solo i contributi obbligatori per legge sono esenti da tasse, mentre quelli facoltativi rientrano nella base imponibile. Inoltre, i rendimenti finanziari netti maturati fino al 2000 sulla liquidazione in capitale sono soggetti a un'aliquota fissa del 12,50%, anziché alla tassazione separata. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria per ricalcolare le somme.
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Previdenza complementare: fondo vuoto e indennità negata
Gli eredi di un giornalista hanno richiesto il pagamento dell'indennità integrativa gestita dall'Istituto di previdenza. L'ente si è opposto evidenziando la grave carenza di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che il fondo di previdenza complementare costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Istituto gestore. Poiché il fondo opera con il sistema a ripartizione ed è privo di risorse sufficienti, l'Istituto non è obbligato a pagare con i propri fondi personali. Di conseguenza, il credito degli eredi non è attualmente esigibile. Vince l'Istituto previdenziale, che non deve sborsare le somme richieste attingendo al proprio patrimonio.
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Tassazione previdenza complementare: no sconti sull’una tantum
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione in un'unica soluzione (una tantum) ricevuta dal fondo di previdenza complementare aziendale in liquidazione. Il contribuente sosteneva che l'importo dovesse beneficiare dell'abbattimento della base imponibile e della detrazione del 12,50%. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare per i pagamenti in unica soluzione non prevede l'abbattimento del 12,50%, riservato solo alle rendite periodiche. Inoltre, i contributi versati non sono deducibili se non imposti per legge. Di conseguenza, la richiesta di rimborso è stata definitivamente respinta.
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Tassazione fondo pensione integrativo: no sconti sul capitale
Un ex dipendente bancario ha chiesto il rimborso delle ritenute fiscali applicate sulla liquidazione in capitale del proprio fondo di previdenza integrativo. Il lavoratore sosteneva di poter dedurre i contributi versati e di aver diritto alla tassazione ridotta all'87,5% prevista per le rendite periodiche. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che la tassazione fondo pensione integrativo erogato in un'unica soluzione colpisce l'intero importo senza sconti. I contributi volontari non sono deducibili perché non imposti per legge, e l'abbattimento imponibile del 12,5% spetta solo alle pensioni erogate mensilmente e non a quelle liquidate in un'unica soluzione.
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Previdenza complementare: no al rimborso diretto al lavoratore
Tre lavoratori hanno fatto causa al proprio datore di lavoro e all'azienda committente per ottenere la restituzione delle somme trattenute in busta paga e mai versate al fondo di previdenza complementare a cui avevano aderito. Dopo aver revocato la delega al versamento, i dipendenti pretendevano il pagamento diretto di tali importi. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta dei lavoratori, stabilendo che le somme destinate alla previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto a ricevere direttamente queste somme, ma può solo pretendere che il datore di lavoro le versi al fondo pensionistico o, in alternativa, chiedere il risarcimento del danno subito.
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Previdenza complementare: liquidazione e perdita delle plusvalenze
Il Lavoratore, ex dipendente bancario, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'Ente di Previdenza in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze immobiliari. La richiesta si basava su una vecchia norma dello statuto. Tuttavia, un successivo accordo collettivo del 2004 aveva modificato le regole di riparto, escludendo chi aveva già liquidato la propria posizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, stabilendo che la previdenza complementare può essere modificata da accordi collettivi successivi anche in senso sfavorevole, purché non vengano toccati i diritti già acquisiti. Avendo il Lavoratore già incassato il proprio capitale, denominato zainetto, nel 2003 firmando una quietanza liberatoria, non vantava alcun diritto residuo sulle plusvalenze.
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Previdenza complementare: il datore paga dove ha sede il fondo
Un fondo di previdenza complementare ha chiesto un decreto ingiuntivo contro un'azienda per il pagamento di contributi omessi. L'azienda ha eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo che la causa dovesse essere radicata presso la propria sede. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che per le controversie relative ai contributi dovuti dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare si applica il foro speciale. Di conseguenza, il giudice competente per territorio è quello del luogo in cui ha sede l'ente creditore che gestisce i contributi, e non quello della sede dell'azienda debitrice. Il ricorso del fondo è stato quindi accolto, confermando la competenza del Tribunale di Roma.
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Tassazione previdenza complementare: no al rimborso IRPEF
Una ex dipendente bancaria ha chiesto il rimborso IRPEF per i contributi versati al fondo di previdenza complementare aziendale, ritenendoli non tassabili. L'Amministrazione Finanziaria ha rifiutato la richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la tassazione previdenza complementare deve includere nella base imponibile anche i contributi volontari versati dal lavoratore. Solo i contributi previdenziali obbligatori per legge sono infatti esenti da tassazione. Di conseguenza, la richiesta di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza complementare: la Cassazione nega sconti
Un ex dipendente ha richiesto il rimborso di una parte delle tasse pagate sulla liquidazione ricevuta da un fondo pensione privato. Sosteneva di aver diritto a un'esenzione fiscale (franchigia) del 4%, prevista per i contributi previdenziali obbligatori. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria, stabilendo un principio chiave sulla tassazione previdenza complementare: le agevolazioni fiscali previste per i contributi obbligatori non si estendono a quelli volontari. Poiché l'adesione a un fondo complementare è una scelta facoltativa, l'intera prestazione ricevuta deve essere tassata, senza alcuna esclusione dalla base imponibile.
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Tassazione previdenza complementare: no sconti su versamenti volontari
Una ex dipendente di banca ha richiesto il rimborso di ritenute IRPEF, sostenendo che i suoi contributi versati a un fondo di previdenza complementare non avrebbero dovuto essere tassati. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, chiarendo un principio fondamentale sulla tassazione previdenza complementare: solo i contributi previdenziali obbligatori per legge sono esenti da imposte. I contributi versati volontariamente, come nel caso specifico, concorrono a formare il reddito imponibile e sono quindi pienamente tassabili. La prestazione in capitale ricevuta dal fondo deve essere assoggettata a tassazione per intero, senza poter dedurre i versamenti volontari. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha vinto la causa e nessun rimborso è dovuto.
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Truffa Aggravata in Busta Paga: Condannato Datore di Lavoro
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un datore di lavoro per il reato di truffa aggravata in busta paga. Per oltre dieci anni, l'imprenditore indicava sui cedolini dei dipendenti le trattenute del TFR destinate a un fondo pensione, senza però mai versare le somme. I giudici hanno stabilito che la busta paga, riportando dati non veritieri, diventa uno strumento di inganno (artificio) che induce in errore i lavoratori sulla loro posizione previdenziale. Questa condotta non è un semplice inadempimento contrattuale, ma un vero e proprio reato di truffa, poiché crea una falsa rappresentazione della realtà finalizzata a trattenere indebitamente il denaro.
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Pensione complementare in capitale: perdi la perequazione futura
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di previdenza. Alcuni pensionati, dopo aver scelto di ricevere la loro pensione integrativa in un'unica somma capitale (capitalizzazione), avevano richiesto il pagamento degli adeguamenti al costo della vita (perequazione) per gli anni successivi. La Corte ha respinto la loro richiesta. Ha chiarito che la scelta della liquidazione 'una tantum' estingue completamente il rapporto pensionistico. Di conseguenza, viene meno anche ogni diritto futuro, inclusa la perequazione pensione complementare. Vince quindi il Fondo Pensione, poiché l'obbligazione si è conclusa con il pagamento del capitale.
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Tassazione Pensione Integrativa: Diritto Vecchio, Legge Nuova
Una contribuente, titolare di una pensione di reversibilità integrativa, ha chiesto il rimborso dell'IRPEF pagata in eccesso. Sosteneva che la sua pensione dovesse essere tassata solo sull'87,50% dell'importo, secondo una vecchia normativa. L'Agenzia delle Entrate si è opposta, affermando che una legge del 2000 imponeva la tassazione sull'intero importo per i ratei pagati dopo il 1° gennaio 2001. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che per la tassazione pensione integrativa conta il momento del pagamento, non quando è sorto il diritto. Pertanto, tutti i pagamenti ricevuti dopo il 2001 sono interamente tassabili. La richiesta di rimborso della contribuente è stata definitivamente respinta.
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Tassazione previdenza complementare: niente sconti sui fondi
Un ex dipendente ha chiesto il rimborso dell'IRPEF pagata sulla prestazione ricevuta da un fondo pensione. Sosteneva che i suoi contributi versati non dovessero formare base imponibile. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, chiarendo un punto cruciale sulla tassazione previdenza complementare. Poiché l'adesione al fondo era volontaria e non imposta dalla legge, l'intera somma erogata dal fondo costituisce reddito e deve essere tassata per intero, senza esclusioni per i contributi versati dal lavoratore. I contributi fiscalmente esenti sono solo quelli obbligatori per legge.
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