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Art. 2117 Codice Civile

35 provvedimenti

Deducibilità accantonamenti TFM: la Cassazione ribalta la data certa
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda la deducibilità di costi, tra cui gli accantonamenti per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) destinati all'amministratore. La Commissione Tributaria Regionale aveva precedentemente ritenuto che la deducibilità accantonamenti TFM fosse possibile anche senza un atto con data certa. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che per la deducibilità fiscale degli accantonamenti TFM per gli amministratori, è indispensabile che il diritto all'indennità sia stabilito da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Senza questo requisito, gli accantonamenti non possono essere dedotti dal reddito d'impresa. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Fondo pensione integrativo: la banca fallita paga tutti i crediti
Un ex dipendente bancario ha richiesto l'ammissione al passivo della banca in liquidazione coatta per riscattare le quote versate al fondo pensione integrativo. I giudici hanno riconosciuto la natura retributiva del credito e il rango privilegiato. La procedura concorsuale ha contestato il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, sostenendo limiti temporali più stringenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della banca. Il divieto di cumulo riguarda esclusivamente la previdenza pubblica obbligatoria e non i fondi complementari aziendali. Il lavoratore ottiene la rivalutazione fino alla definitività dello stato passivo e gli interessi legali fino al saldo effettivo.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: accordo e lite estinta
Una lavoratrice chiedeva la restituzione con prelazione privilegiata delle somme versate al fondo integrativo pensioni aziendale. L'istituto datore di lavoro, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, contestava la richiesta e proponeva ricorso in Cassazione contro la decisione favorevole alla dipendente. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale per dirimere ogni reciproca pretesa. La società ha quindi formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte ha accettato tale atto rinunciando a sua volta alle proprie difese. La Suprema Corte ha preso atto della concorde volontà espressa e ha dichiarato estinto il processo, compensando interamente le spese di lite tra i contendenti.
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Riscatto della posizione previdenziale: il lavoratore vince
Un lavoratore, dimessosi da una banca, ha chiesto il riscatto della posizione previdenziale maturata presso il fondo pensionistico aziendale. La banca si è opposta, sostenendo che trattandosi di un fondo a prestazioni definite e a ripartizione non esistessero posizioni individuali monetizzabili. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato il diritto del lavoratore al riscatto della posizione previdenziale, stabilendo che la portabilità e il riscatto si applicano a tutti i fondi previdenziali integrativi, inclusi quelli preesistenti a ripartizione. La Corte ha inoltre chiarito che la somma dovuta deve comprendere anche i rendimenti finanziari generati a partire dal momento in cui il fondo ha costituito un patrimonio di destinazione separato (nel caso specifico, dal 1998). Di conseguenza, la banca è stata condannata a pagare al lavoratore oltre 177.000 euro.
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Previdenza complementare: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Una lavoratrice ha richiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità integrativa denominata "ex fissa". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il fondo di previdenza complementare funziona a ripartizione e costituisce un patrimonio autonomo rispetto all'ente gestore. Quest'ultimo agisce come mero delegato al pagamento e non risponde in proprio dei debiti del fondo in caso di grave crisi di liquidità. Di conseguenza, l'assenza di risorse finanziarie del fondo esonera l'ente gestore dall'obbligo di erogare la prestazione, purché abbia correttamente vigilato e segnalato la crisi alle parti sociali.
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Previdenza complementare: niente indennità se il fondo è vuoto
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità ex fissa, attinta dal fondo di previdenza complementare. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il fondo ha natura a ripartizione e che l'ente gestore, avendo segnalato la crisi di liquidità, era esonerato dal pagamento in assenza di risorse. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale agisce come mero gestore con contabilità separata e non risponde in proprio dei debiti del fondo, il quale costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica. Di conseguenza, l'assenza di liquidità del fondo esclude l'esigibilità immediata della prestazione.
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Indennità ex fissa: fondo vuoto, l’ente gestore non paga
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità ex fissa al Fondo Integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione dell'ente gestore, rilevando che quest'ultimo non ha un'obbligazione propria verso l'iscritto e che il Fondo era privo di liquidità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che il Fondo costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica e che l'ente gestore agisce come mero delegato al pagamento (adiectus solutionis causa). Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del Fondo, specialmente in caso di accertata illiquidità dello stesso, operando il sistema a ripartizione.
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Previdenza complementare dei giornalisti: l’ente gestore è salvo
Un giornalista ha richiesto il pagamento dell'indennità integrativa all'ente previdenziale, gestore del relativo fondo. La Corte d'Appello ha condannato l'ente al pagamento, ritenendo non provata la mancanza di fondi. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, chiarendo che il fondo di previdenza complementare dei giornalisti è un soggetto autonomo rispetto all'ente gestore e funziona con il sistema a ripartizione. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio e l'insufficienza di cassa deve essere valutata globalmente rispetto a tutte le domande pendenti, e non sul singolo lavoratore. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dei fatti.
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Indennità ex fissa: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Un giornalista ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale dei giornalisti al pagamento dell'indennità ex fissa, una prestazione integrativa aziendale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda a causa della grave crisi di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che il fondo ha natura di fondo a ripartizione e costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'ente gestore. Di conseguenza, l'ente gestore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti del fondo e, in mancanza di risorse finanziarie nel fondo stesso, l'indennità ex fissa non può essere pretesa direttamente dall'ente.
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Indennità ex fissa: il fondo è vuoto, l’ente non paga
Un giornalista in pensione ha richiesto la liquidazione dell'indennità ex fissa al fondo integrativo gestito dall'ente previdenziale di categoria. L'ente ha sospeso il pagamento a causa della mancanza di liquidità del fondo, che operava con un sistema a ripartizione. La Corte d'appello aveva condannato l'ente, ritenendo che la mancanza di fondi generale non giustificasse il mancato pagamento al singolo creditore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che il fondo integrativo è un soggetto autonomo e l'ente agisce solo come gestore delegato. Di conseguenza, l'ente non risponde con il proprio patrimonio e la carenza di liquidità complessiva del fondo è un motivo legittimo per rinviare i pagamenti, rispettando l'ordine delle domande in lista d'attesa.
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Previdenza integrativa: negata la vecchia polizza ai neoassunti
Tre dipendenti di un ente pubblico di ricerca chiedevano l'attivazione di una polizza assicurativa aziendale prevista da una vecchia delibera del 1963. L'ente si opponeva, sostenendo che tale beneficio costituisse una forma di previdenza integrativa, soppressa per legge per i neoassunti a partire dal 1° ottobre 1999. La Corte d'Appello accoglieva la domanda dei lavoratori, ritenendola un semplice beneficio accessorio. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la polizza ha natura di previdenza integrativa e, pertanto, non può essere riconosciuta a chi è stato assunto dopo la soppressione dei vecchi fondi integrativi disposta dalla legge nel 1999.
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Improcedibilità del ricorso per cassazione: vince la lavoratrice
Una lavoratrice ha ottenuto in appello il diritto all'attivazione di una polizza assicurativa aziendale come beneficio accessorio del rapporto di lavoro. L'Ente datore di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la natura previdenziale del beneficio. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato un vizio procedurale insanabile: l'Ente ha depositato la copia cartacea della relata di notifica telematica senza la necessaria attestazione di conformità all'originale digitale. Poiché la lavoratrice è rimasta intimata senza costituirsi, il giudice non ha potuto verificare la tempestività del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, confermando la vittoria della lavoratrice e la validità della sentenza d'appello a lei favorevole.
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Trattamento previdenziale integrativo: stop alle vecchie polizze
Un dipendente pubblico, assunto nel 2011, ha chiesto l'attivazione di una polizza assicurativa istituita dall'ente di ricerca nel 1963. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che tale polizza costituisce un trattamento previdenziale integrativo e non un beneficio retributivo. Di conseguenza, l'agevolazione non poteva essere applicata dopo la soppressione per legge dei fondi integrativi nel 1999. Anche ipotizzando una natura retributiva, la polizza sarebbe illegittima poiché non prevista dai contratti collettivi del pubblico impiego. La Suprema Corte ha quindi rigettato definitivamente la domanda del lavoratore.
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Previdenza complementare: l’ente pubblico vince contro i dipendenti
Alcuni dipendenti pubblici, assunti tra il 2009 e il 2011 da un ente pubblico di ricerca, hanno richiesto l'attivazione di una polizza assicurativa integrativa stipulata dall'ente nel 1963. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che la polizza avesse natura retributiva e costituisse un beneficio accessorio dello stipendio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente pubblico. La Corte ha stabilito che la polizza rientra nell'ambito della previdenza complementare e ha natura previdenziale, non retributiva. Di conseguenza, la sua applicazione non è più giustificata dopo la soppressione dei fondi integrativi avvenuta per legge nel 1999. La Cassazione ha quindi rigettato definitivamente la domanda dei lavoratori.
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Indennità ex fissa: se il fondo è vuoto l’ente non paga
Una giornalista ha richiesto all'ente previdenziale di categoria il pagamento della cosiddetta indennità ex fissa. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda a causa della grave illiquidità del fondo dedicato, ritenendo il credito inesigibile. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che l'ente previdenziale agisce come mero gestore del fondo, il quale costituisce un patrimonio separato ed autonomo. Pertanto, in mancanza di risorse finanziarie all'interno del fondo stesso, l'ente non è tenuto a pagare la prestazione con il proprio patrimonio generale, rendendo l'indennità temporaneamente inesigibile.
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Previdenza complementare: fondo vuoto e indennità negata
Gli eredi di un giornalista hanno richiesto il pagamento dell'indennità integrativa gestita dall'Istituto di previdenza. L'ente si è opposto evidenziando la grave carenza di liquidità del fondo integrativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che il fondo di previdenza complementare costituisce un soggetto giuridico autonomo rispetto all'Istituto gestore. Poiché il fondo opera con il sistema a ripartizione ed è privo di risorse sufficienti, l'Istituto non è obbligato a pagare con i propri fondi personali. Di conseguenza, il credito degli eredi non è attualmente esigibile. Vince l'Istituto previdenziale, che non deve sborsare le somme richieste attingendo al proprio patrimonio.
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Opposizione all’esecuzione: la Cassazione nega la pausa estiva
Una società di recupero crediti ha avviato un pignoramento presso terzi ai danni di due debitori, colpendo un fondo previdenziale. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo l'impignorabilità totale delle somme. I giudici di merito hanno invece dichiarato i beni pignorabili nel limite di un quinto. I debitori hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Infatti, per l'opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini (il periodo di pausa estiva ad agosto). Di conseguenza, il termine di sessanta giorni per impugnare la sentenza, decorrente dalla notifica, era ampiamente scaduto, rendendo la decisione precedente definitiva.
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Liquidazione dello zainetto: addio alle plusvalenze del fondo
Il Lavoratore ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo del Fondo Pensioni in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del dipendente. Il motivo risiede nel fatto che il dipendente aveva precedentemente scelto di non aderire alla riforma del fondo, ottenendo la liquidazione dello zainetto (la propria quota individuale di capitale) e interrompendo così ogni rapporto con l'ente prima della sua liquidazione generale. La Corte ha chiarito che chi riscuote anticipatamente il proprio capitale non può vantare diritti sulle plusvalenze realizzate successivamente dalla vendita dei beni del fondo, in quanto ormai estraneo alle sorti dell'ente previdenziale.
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Liquidazione dello zainetto: niente plusvalenze dopo il riscatto
Un gruppo di ex dipendenti bancari ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione per ottenere una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili dell'ente. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno chiarito che la liquidazione dello zainetto, ovvero il riscatto della quota individuale di capitale, comporta la cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, chi ha già riscosso interamente o parzialmente la propria quota in capitale non ha diritto a partecipare alla ripartizione delle plusvalenze realizzate successivamente durante la liquidazione generale del patrimonio. La Corte ha confermato la legittimità degli accordi collettivi che modificano in senso peggiorativo i criteri di riparto, rispettando il limite dei soli diritti già definitivamente acquisiti dai lavoratori.
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Liquidazione dello zainetto previdenziale: no a plusvalenze
Un ex dipendente ha proposto opposizione per ottenere l'ammissione al passivo di un fondo pensioni in liquidazione, reclamando una quota delle plusvalenze immobiliari. Il lavoratore sosteneva che la liquidazione dello zainetto previdenziale, avvenuta prima della liquidazione del fondo, non escludesse il suo diritto a tali somme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il riscatto totale della propria posizione previdenziale comporta la definitiva cessazione del rapporto con il fondo. Di conseguenza, il lavoratore non può vantare alcun diritto sulle plusvalenze realizzate successivamente dall'ente, né può contestare i nuovi criteri di riparto stabiliti dagli accordi collettivi successivi alla sua uscita.
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