Quattro dipendenti comunali, inquadrati come avvocati dell'ente, hanno chiesto il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nella misura massima. Il Comune ha resistito, evidenziando di non aver mai formalmente istituito tali ruoli di alta professionalità. La Corte d'Appello ha respinto la domanda dei lavoratori, decisione ora confermata dalla Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che il diritto alle indennità per le posizioni organizzative nel pubblico impiego sorge esclusivamente se l'amministrazione ha formalmente istituito la relativa posizione con un atto organizzativo discrezionale. In mancanza di tale atto formale, dettato anche da vincoli di bilancio, non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al trattamento economico accessorio, né è configurabile un danno da perdita di chance. Il ricorso dei lavoratori è stato rigettato.
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