La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per violazione del foglio di via obbligatorio, stabilendo un principio fondamentale: la misura di prevenzione è illegittima se il destinatario è privo di una residenza effettiva e abituale. La mera iscrizione anagrafica non è sufficiente. Il caso riguardava un individuo, formalmente residente in una città ma di fatto senza fissa dimora, a cui era stato ordinato di tornare in quel comune e di non recarsi a Bologna. La Corte ha chiarito che l'ordine di rientro e il divieto di ritorno sono inscindibili e presuppongono l'esistenza di un luogo concreto dove la persona vive abitualmente, altrimenti la misura perde la sua funzione preventiva. Il processo è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione che accerti l'effettiva situazione abitativa dell'imputato all'epoca dei fatti.
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