Un uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, veniva sorpreso alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente. Condannato nei gradi precedenti, proponeva ricorso sostenendo che l'affidamento in prova ai servizi sociali escludesse la sua pericolosità sociale, rendendo inapplicabile la misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la misura alternativa alla detenzione e la misura di prevenzione sono compatibili e possono coesistere. Di conseguenza, si configura il reato di guida senza patente e avviso orale in assenza di una formale revoca della misura preventiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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