Il Sottoposto, condannato per associazione mafiosa, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. L'esecuzione della misura era rimasta sospesa a causa di un lungo periodo di detenzione. Durante la detenzione domiciliare e subito dopo la scarcerazione, il Sottoposto ha commesso gravi reati, tra cui evasioni e minacce, mantenendo i contatti con la criminalità organizzata. La Corte di Appello ha quindi confermato la persistenza della sua pericolosità sociale, riattivando la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sottoposto, confermando che la fine della detenzione non fa cessare automaticamente la sospensione della misura di prevenzione. È infatti sempre necessario un accertamento del giudice sulla persistenza della pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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