Un Lavoratore, già sottoposto a sorveglianza speciale per gravi reati (strage, omicidio, associazione mafiosa) commessi fino al 1996, ha chiesto la revoca della misura. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo persistente la sua pericolosità sociale. Il Lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la motivazione basata su mere presunzioni e l'omessa valutazione di elementi positivi (percorso rieducativo, lavoro, estraneità a indagini recenti). La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il decreto e rinviando il caso. Ha stabilito che i giudici devono valutare l'attualità della pericolosità sociale in modo completo, considerando tutti gli elementi, inclusi il tempo trascorso e il percorso di risocializzazione, senza automatismi.
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