La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione della misura di prevenzione a cui era sottoposto. L'imputato non aveva risposto ai controlli di polizia presso la sua abitazione, adducendo come giustificazione un guasto al citofono. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero mere doglianze di fatto, non ammissibili in sede di legittimità, e ha sottolineato che alcune richieste, come quella di non punibilità per tenuità del fatto, erano state presentate per la prima volta in Cassazione, rendendole inammissibili. La condanna per violazione misura di prevenzione è quindi diventata definitiva.
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