Una storica azienda produttrice di veicoli a due ruote ha contestato la violazione del proprio marchio di forma tridimensionale e del diritto d'autore contro una società concorrente che commercializzava un modello con sagoma simile. La società concorrente ha eccepito la nullità della registrazione, sostenendo che una forma dotata di valore estetico sostanziale o tutelata dal diritto d'autore non possa costituire marchio d'impresa, contestando inoltre l'estensione del diritto d'autore alle successive varianti del veicolo. I giudici della Corte di Cassazione, vista la complessità e la rilevanza delle questioni interpretative sul rapporto tra design industriale, opere dell'ingegno e segni distintivi, hanno disposto la trattazione della controversia in pubblica udienza.
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