In una controversia su un appalto pubblico, un'impresa ricorre in Cassazione lamentando un eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, che aveva annullato l'aggiudicazione per vizi dell'offerta economica. Le Sezioni Unite, dopo aver corretto un proprio precedente errore materiale che aveva portato a un'ordinanza inesistente, dichiarano il ricorso inammissibile. La Corte stabilisce che gli errori del giudice amministrativo nell'interpretare le norme procedurali o di merito (errores in procedendo o in iudicando) non costituiscono eccesso di potere giurisdizionale, poiché rientrano nei limiti interni della sua giurisdizione, non sindacabili in sede di legittimità se non per sconfinamento nel potere di un altro organo dello Stato.
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