Un professionista, citato in giudizio per responsabilità professionale dall'erede di un cliente, ha chiamato in causa la propria compagnia assicurativa per essere sollevato da ogni responsabilità. Dopo il rigetto della domanda nei gradi di merito, il professionista ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, pur avendo dichiarato che la sentenza d'appello gli era stata notificata via PEC, non ha depositato la relata di notifica e i relativi messaggi telematici nei termini di legge. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, poiché il deposito di tali documenti è un adempimento preliminare obbligatorio per verificare la tempestività dell'impugnazione. Di conseguenza, il professionista ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e del doppio contributo unificato.
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