L'Azienda ha proposto un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta. Non avendo ottenuto l'approvazione delle classi di creditori, ha chiesto l'omologazione forzata mediante Cram down fiscale. L'Ente Fiscale si è opposto, sostenendo che, secondo la normativa previgente alla riforma del 2024, il superamento del voto contrario del Fisco si applicava soltanto al concordato liquidatorio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Fiscale, stabilendo che la disciplina del Cram down fiscale per il concordato in continuità non ha valore retroattivo e non può applicarsi alle procedure antecedenti alla modifica legislativa. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'Appello è stata annullata con rinvio.
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