Una società veicolo di cartolarizzazione, subentrata a una banca creditrice fondiaria, ha contestato la decisione del tribunale che autorizzava il curatore a trattenere dal ricavato della vendita degli immobili le spese in prededuzione. Tali somme comprendevano imposte locali, spese condominiali, compensi degli organi fallimentari e costi legali generali. La ricorrente sosteneva che il proprio privilegio fondiario dovesse escludere la decurtazione delle spese generali della procedura. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il privilegio fondiario ha natura esclusivamente processuale e non sottrae il creditore all'obbligo di sopportare i costi della procedura concorsuale. Quando l'attivo fallimentare è costituito quasi per intero da beni immobili, le uscite specifiche e le spese generali proporzionali gravano necessariamente sulla massa immobiliare a tutela della collettività dei creditori.
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