Un'azienda ha presentato una domanda preliminare di concordato preventivo con riserva, ma ha depositato la proposta completa con sei giorni di ritardo rispetto al termine perentorio fissato dal Tribunale. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del concordato preventivo e ha aperto la liquidazione giudiziale. L'azienda ha impugnato la decisione, chiedendo una proroga o la rimessione in termini. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando che il termine non era prorogabile, soprattutto in presenza di richieste di liquidazione giudiziale da parte dei creditori. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del concordato preventivo, ribadendo che la tardività e la contemporanea presenza di istanze di liquidazione giudiziale precludevano ogni estensione o conversione della procedura.
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