Una società trasferisce la propria sede legale a Roma, ma di fatto continua a operare dalla Puglia, dove si trovano l'amministrazione e la contabilità. Quando viene richiesta la sua liquidazione giudiziale, sorge un conflitto sulla competenza territoriale. La Corte di Cassazione chiarisce che, ai fini della procedura, non conta l'indirizzo formale, ma il Centro degli interessi principali (COMI), ovvero il luogo dove l'azienda svolge effettivamente la sua attività direttiva in modo riconoscibile dall'esterno. Poiché la sede di Roma era un mero recapito fittizio, la Corte ha confermato la competenza del tribunale pugliese, rigettando il ricorso della società.
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