La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una società contro l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da due creditori. La società debitrice contestava la regolarità della notifica del ricorso, avvenuta nelle mani del portiere presso la sede legale risultante dal registro imprese, e lamentava la mancata prova del superamento delle soglie di indebitamento da parte dei creditori. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la notifica alla sede legale tramite portiere è pienamente valida. Inoltre, ha ribadito un principio fondamentale: nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali spetta all'imprenditore debitore, non ai creditori. Non essendosi costituita nel primo giudizio e non avendo depositato i bilanci, la società ha subìto le conseguenze della propria inerzia processuale.
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