Un'azienda editrice ha subito l'interruzione illegittima del servizio di gestione chiamate da parte di una società telefonica per circa tre mesi. Con una sentenza non definitiva, i giudici hanno accertato l'inadempimento del gestore e l'esistenza di un danno effettivo, consistente nel calo del fatturato dell'azienda. Successivamente, la Corte d'Appello ha ribaltato l'esito nel giudizio finale, negando il risarcimento per presunta mancanza di prova sull'ammontare preciso del danno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha stabilito che, quando l'esistenza del pregiudizio è stata già accertata, il giudice non può smentire se stesso nel giudizio finale. Se risulta difficile quantificare l'importo esatto, il magistrato deve applicare la liquidazione equitativa del danno, valutando tutti gli elementi già raccolti senza annullare la tutela dovuta alla parte lesa.
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