Un dipendente comunale, titolare di una posizione organizzativa, ha richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato pagamento della retribuzione di risultato. L'amministrazione non aveva attivato i sistemi di valutazione né fissato gli obiettivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando che il danno da perdita di chance non è automatico (in re ipsa). Il dipendente ha l'onere di dimostrare la concreta probabilità che, se fosse stato valutato, l'esito sarebbe stato positivo. La semplice assegnazione dell'incarico non basta a presumere il raggiungimento degli obiettivi. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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