Una lavoratrice, inizialmente esclusa da un concorso pubblico, viene assunta in ritardo dopo una sentenza favorevole. Il Comune le riconosce un risarcimento per il ritardo nell'assunzione, calcolato in base agli stipendi persi, ma trattiene le tasse (Irpef). Il Consiglio di Stato stabilisce che l'intera somma le spetta senza trattenute, trattandosi di risarcimento per danno alla professionalità (danno emergente). Il Comune paga la differenza e chiede il rimborso al Fisco, che rifiuta. La Cassazione accoglie il ricorso del Comune: la tassazione risarcimento danno si applica solo se la somma sostituisce un reddito perso (lucro cessante). Se il risarcimento serve a riparare un danno diverso, come la perdita di chance o la lesione della professionalità, non è tassabile, anche se calcolato usando come parametro gli stipendi non percepiti. La causa torna ai giudici tributari per un nuovo esame.
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