La Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata da un imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile. Nel caso di specie, i debitori (ex titolari di una ditta individuale cancellata) avevano proposto un piano di concordato minore di tipo liquidatorio, omologato nei primi gradi di giudizio. La società creditrice ha impugnato l'omologazione, sostenendo la violazione del Codice della Crisi d'Impresa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del creditore, chiarendo che il divieto previsto dalla legge ha carattere assoluto e letterale. Non rileva, quindi, la distinzione tra piano in continuità o liquidatorio. Di conseguenza, la Cassazione ha revocato l'omologazione del piano precedentemente concesso ai debitori, accogliendo definitivamente il reclamo del creditore.
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