Liquidazione controllata: analisi del provvedimento di apertura
La procedura di liquidazione controllata rappresenta oggi uno strumento fondamentale previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per gestire situazioni di grave squilibrio finanziario. Recentemente, un provvedimento giudiziario ha chiarito importanti aspetti operativi riguardanti l’accesso a questa procedura e la gestione dei redditi necessari al sostentamento del debitore.
I fatti di causa
Il caso riguarda un soggetto privato che, a causa di garanzie prestate per una società commerciale e di una passata attività imprenditoriale cessata da oltre quindici anni, ha accumulato un’esposizione debitoria imponente, superiore ai tre milioni di euro. A fronte di tale debito, il ricorrente percepiva un reddito da lavoro dipendente di circa 1.700 euro mensili, del tutto insufficiente a garantire il regolare adempimento delle obbligazioni contratte e, al contempo, il mantenimento del nucleo familiare composto da due figli.
Il debitore ha quindi depositato ricorso per l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni, allegando la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che attestava la completezza della documentazione e la fattibilità della procedura attraverso l’apporto di una quota di nuda proprietà immobiliare e di una parte del reddito mensile.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, verificata la competenza territoriale e la legittimazione dell’istante, ha dichiarato aperta la liquidazione controllata. La decisione ha confermato che il debitore non era assoggettabile a liquidazione giudiziale, rientrando perfettamente nel perimetro applicativo del sovraindebitamento.
Tra i punti salienti del provvedimento spicca la nomina del giudice delegato e del liquidatore, oltre all’ordine di consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il Tribunale ha inoltre fissato un termine perentorio di novanta giorni per permettere ai creditori di presentare le domande di ammissione al passivo.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della sentenza risiedono nel riconoscimento di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti oggettivi della liquidazione controllata, evidenziando come il patrimonio disponibile (composto dal 50% del ricavato della vendita di un immobile e dalla quota eccedente il mantenimento dello stipendio) fosse idoneo a essere distribuito tra i creditori.
Un aspetto cruciale riguarda la determinazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Ai sensi dell’art. 268 CCII, il giudice ha quantificato in 1.300 euro netti mensili la soglia intoccabile, stabilendo che ogni somma eccedente tale limite debba essere appresa alla procedura per i tre anni successivi, insieme a ogni altra entrata sopravvenuta.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento ribadisce la funzione della liquidazione controllata come meccanismo di protezione sia per il debitore, a cui viene garantito un dignitoso tenore di vita, sia per i creditori, che possono beneficiare di una gestione ordinata e concorsuale degli attivi rimasti. La sentenza chiarisce inoltre che le spese legali sostenute dal debitore per l’assistenza nella presentazione della domanda non godono della prededuzione (non sono cioè pagate prioritariamente), ma sono assistite da privilegio professionale, differenziandole nettamente dai compensi spettanti all’OCC.
Cosa si intende per soglia di mantenimento nella liquidazione controllata?
Si tratta della somma di denaro che il giudice autorizza il debitore a trattenere dal proprio reddito mensile per provvedere alle necessità essenziali sue e della sua famiglia.
Quali beni rientrano nella procedura di liquidazione dei beni?
Rientrano tutti i beni del debitore, inclusi diritti su immobili come la nuda proprietà, saldi attivi di conti correnti e la parte di stipendio che eccede il limite fissato dal giudice.
Cosa accade alle azioni legali dei creditori durante la liquidazione?
Dalla data di apertura della procedura nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione.