Una cittadina ha richiesto l'equo indennizzo per l'eccessiva durata di una causa amministrativa davanti al TAR, relativa a un concorso universitario. Il processo si era però estinto per inattività della ricorrente stessa, ossia per perenzione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è opposto alla richiesta di indennizzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cittadina, confermando che l'estinzione del processo per abbandono fa presumere per legge il disinteresse della parte. Di conseguenza, viene a mancare il presupposto per ottenere l'equo indennizzo, a meno che il cittadino non fornisca una prova contraria rigorosa del danno subito, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.
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