Una cittadina ha richiesto l'equa riparazione per eccessiva durata a causa della lentezza ingiustificata di un giudizio amministrativo. Dopo una prima dichiarazione di improponibilità legata alla mancata presentazione dell'istanza di prelievo, la Corte Costituzionale ha eliminato tale ostacolo. In sede di rinvio, i giudici hanno liquidato un indennizzo parametrato a 500 euro per ogni anno di ritardo processuale e hanno compensato le spese delle prime fasi della causa. La ricorrente ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l'inadeguatezza della cifra rispetto agli standard europei e contestando la mancata rifusione delle spese legali. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente il ricorso. La Suprema Corte ha confermato la congruità del parametro di 500 euro annui e la piena legittimità della compensazione delle spese legali, giustificata dal sopravvenire della dichiarazione di incostituzionalità.
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