La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia riguardante la quantificazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il nucleo della decisione stabilisce che il limite massimo dell'equa riparazione deve essere parametrato al valore del credito residuo. Se il creditore riceve pagamenti parziali, ad esempio dal Fondo di garanzia INPS, entro il periodo di durata ragionevole (fissato in sei anni per i fallimenti), tali somme riducono la posta in gioco. Di conseguenza, l'indennizzo non può superare il valore del credito non ancora soddisfatto al termine di tale periodo, evitando così arricchimenti ingiustificati del richiedente.
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