Un candidato, primo non vincitore in un concorso pubblico presso un'Agenzia Regionale, ha rivendicato il suo `diritto all'assunzione` dopo che uno dei vincitori è stato destituito per false dichiarazioni. I giudici di merito avevano respinto la sua domanda, sostenendo che il blocco delle assunzioni, dovuto al rispetto del `patto di stabilità`, impediva lo `scorrimento della graduatoria`. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Il diritto all'assunzione non sorge automaticamente dalla destituzione di un vincitore, ma richiede una nuova delibera di scorrimento, che era preclusa dalla normativa sul blocco delle assunzioni.
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