Una società di costruzioni ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di un procedimento, in particolare nella sua fase di esecuzione contro la P.A. (giudizio di ottemperanza). Il Ministero della Giustizia si è opposto, sostenendo che la domanda fosse inammissibile per la mancata presentazione dell'istanza di prelievo, un rimedio preventivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, chiarendo che per i procedimenti già strutturalmente accelerati, come il giudizio di ottemperanza, l'istanza di prelievo è un adempimento inutile e la sua omissione non impedisce il diritto al risarcimento.
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