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Gestione Separata — Anno 2023

142 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Iscrizione alla Gestione separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato impugna la decisione che conferma la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, non avendo raggiunto le soglie di reddito per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense, versava solo il contributo integrativo. La Corte di Cassazione conferma che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per garantire la tutela previdenziale universale. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista, la Corte stabilisce che non sono dovute le sanzioni civili per il periodo precedente al 2011. Questo esonero deriva da una recente pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non escludeva tali sanzioni per gli avvocati sotto soglia di reddito. Il ricorrente vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni civili.
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Iscrizione alla Gestione Separata: la Cassazione frena l’INPS
Un libero professionista ha contestato l'iscrizione alla Gestione Separata disposta d'ufficio dall'INPS per il recupero di contributi previdenziali non versati su redditi da lavoro autonomo. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale, ignorando tuttavia l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, rilevando il vizio di omessa pronuncia da parte dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello affinché si esprima specificamente sulla prescrizione del debito contributivo richiesto dall'ente.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS vince la causa
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009, iscrivendolo d'ufficio alla Gestione separata. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, modificata al 6 luglio 2010 da un decreto ministeriale per i soggetti sottoposti agli studi di settore. Di conseguenza, l'atto interruttivo dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestivo, poiché intervenuto entro i cinque anni previsti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’Inps perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, disponendo d'ufficio l'iscrizione alla Gestione Separata. Il professionista, pur iscritto all'albo e titolare di partita IVA, aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti all'albo richiede la prova dell'effettiva abitualità dell'attività. Tale prova spetta all'ente previdenziale e non può essere presunta dalla mera iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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Prescrizione dei contributi: l’INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per recuperare i contributi previdenziali del 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. L'ente previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un comportamento doloso. Per sospendere la prescrizione serve la prova di un'intenzionalità specifica di nascondere il debito, escludendo così l'applicazione della sospensione. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione dei contributi previdenziali richiesti dall'ente.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince in Cassazione
L'Ente Previdenziale ha iscritto d'ufficio alla Gestione Separata un avvocato per recuperare i contributi del 2009. La Corte d'Appello ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo inapplicabile la proroga dei termini di versamento prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, poiché il professionista aderiva al regime dei contribuenti minimi ed era escluso dagli studi di settore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che la proroga dei termini di pagamento si applica a tutti i contribuenti che esercitano un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non era maturata al momento della notifica dell'atto interruttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Omissione contributiva: l’INPS perde contro il fisco trasparente
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010, pretendendo le sanzioni per evasione contributiva a causa della mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte d'appello ha invece qualificato la condotta come semplice omissione contributiva, poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi al fisco e vi era una forte incertezza normativa sull'obbligo di iscrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la dichiarazione fiscale esclude l'intento di occultamento. Di conseguenza, l'INPS perde il ricorso e viene confermata l'applicazione delle sanzioni più lievi previste per l'omissione contributiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: stop alle pretese INPS
Un professionista si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagare i contributi omessi per l'anno 2011, eccependo la prescrizione. L'ente previdenziale sosteneva che il termine di cinque anni iniziasse a decorrere solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza legale del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, ha chiarito che non compilare il quadro RR non equivale automaticamente a dolo. La sentenza è stata annullata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione separata: contributi dovuti ma sanzioni nulle
Un avvocato libero professionista impugna la decisione dell'INPS di iscriverlo d'ufficio alla Gestione separata per l'anno 2009, pretendendo contributi e sanzioni. Il professionista non aveva raggiunto le soglie di reddito per l'iscrizione alla Cassa Forense, versando solo il contributo integrativo. La Corte di Cassazione conferma che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa di categoria. Tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso annullando le sanzioni civili. Grazie a una recente pronuncia della Corte Costituzionale, i professionisti non iscritti alla cassa per mancato raggiungimento dei limiti di reddito sono esonerati dalle sanzioni per i periodi precedenti al 2011. L'avvocato vince parzialmente: deve pagare i contributi ma non le sanzioni.
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Iscrizione alla Gestione Separata: doppia cassa per l’ingegnere
Un ingegnere, già iscritto alla Gestione Commercianti dell'INPS come socio lavoratore, svolgeva anche attività libero-professionale. Non potendosi iscrivere alla cassa previdenziale di categoria, versava a quest'ultima solo il contributo integrativo. L'INPS richiedeva quindi l'iscrizione alla Gestione Separata per i redditi da lavoro autonomo. Il professionista si opponeva, sostenendo che l'attività prevalente escludesse la doppia contribuzione e che i crediti fossero prescritti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. I giudici hanno chiarito che il contributo integrativo non genera una pensione e che la regola dell'attività prevalente non si applica alla Gestione Separata. Infine, la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, escludendo l'estinzione del debito.
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Doppia contribuzione INPS: quando l’amministratore paga due volte
Un socio e amministratore di una piccola società a responsabilità limitata ha contestato la richiesta dell'INPS di iscrizione alla Gestione Commercianti. L'amministratore sosteneva di svolgere solo compiti di gestione intellettuale e di essere già iscritto alla Gestione Separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della doppia contribuzione INPS. I giudici hanno chiarito che la partecipazione personale al lavoro aziendale non richiede per forza mansioni manuali o esecutive. Anche l'attività organizzativa, direttiva e di coordinamento dei dipendenti o dei clienti, se svolta con abitualità e prevalenza, fa scattare l'obbligo di iscrizione alla cassa commercianti. L'INPS ha dimostrato che l'attività del socio era indispensabile per il funzionamento dell'impresa, rendendo legittimo il doppio pagamento dei contributi.
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Indennità di mobilità: lavoro autonomo non comunicato costa caro
Il Lavoratore ha impugnato la decisione che lo obbligava a restituire all'Ente Previdenziale le somme ricevute come indennità di mobilità tra il 2006 e il 2009. La revoca del beneficio era dovuta alla mancata comunicazione, entro cinque giorni, dell'inizio di una collaborazione autonoma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando che l'obbligo di comunicazione preventiva è assoluto. Anche se il nuovo lavoro autonomo rientra nei limiti di reddito ed è teoricamente compatibile, il beneficiario deve informare tempestivamente l'ente pubblico. Questo adempimento permette il controllo sull'effettiva spettanza dei sussidi e contrasta il lavoro nero. Di conseguenza, il Lavoratore perde definitivamente il diritto all'indennità di mobilità per quel periodo e deve restituire l'intero importo percepito.
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Sospensione della prescrizione: l’INPS perde sul Quadro RR vuoto
Una professionista ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010, eccependo il decorso del tempo. La Corte d'appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a causare la sospensione della prescrizione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice autonoma. I giudici hanno stabilito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e il dolo del debitore. Di conseguenza, la sospensione della prescrizione non scatta in automatico, ma richiede una specifica indagine del giudice di merito sulle reali intenzioni del professionista. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: no al dolo automatico
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata nel 2011. La Corte d'Appello riteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo del contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non può considerarsi sospesa senza un accertamento concreto delle intenzioni del debitore. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto a un Avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha ritenuto prescritti i crediti, escludendo l'applicazione della proroga dei termini di versamento prevista dal DPCM del 10 giugno 2010, poiché la professionista aderiva al regime dei minimi e non agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente a tutte le attività per cui sono stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dal regime fiscale concreto scelto dal contribuente. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non era ancora maturata al momento della notifica dell'avviso bonario. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un ingegnere, dipendente pubblico con attività libero professionale nel 2008, il pagamento dei contributi per la gestione separata. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il credito, ritenendo tardiva la richiesta notificata il 27 giugno 2014 rispetto alla scadenza originaria del 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine di pagamento differito da un decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009), che aveva spostato la scadenza al 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento del 2014 è tempestiva perché notificata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un ingegnere, lavoratore dipendente, svolgeva anche attività libero-professionale senza iscriversi alla cassa di categoria, omettendo il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. L'INPS notificava un avviso di addebito il 2 luglio 2014. La Corte d'Appello dichiarava il credito prescritto, fissando la decorrenza al 30 giugno 2009. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento. Poiché il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 aveva prorogato la scadenza al 6 luglio 2009, la richiesta dell'ente previdenziale, giunta il 2 luglio 2014, è tempestiva perché avvenuta entro i cinque anni.
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Iscrizione Gestione Separata: contributi sì, sanzioni no
Un avvocato si è opposto alla richiesta dell'ente previdenziale di pagare i contributi per l'anno 2009 tramite l'iscrizione d'ufficio alla Iscrizione Gestione Separata. Il professionista sosteneva di non dover versare nulla in quanto iscritto retroattivamente alla propria cassa professionale e che, comunque, la richiesta fosse prescritta. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo contributivo sussiste sull'intero reddito poiché il solo versamento del contributo integrativo alla cassa forense non esclude la tutela previdenziale pubblica. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno annullato le sanzioni civili originariamente applicate per l'anno 2009, in linea con una recente pronuncia della Corte Costituzionale. Il professionista deve quindi pagare i contributi base ma evita le sanzioni.
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Gestione separata: obbligo d’iscrizione ma scatta la prescrizione
Un avvocato si opponeva all'addebito dell'INPS per omessi contributi del 2011, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata d'ufficio. Il professionista non era iscritto alla Cassa forense poiché sotto la soglia di reddito obbligatoria, avendo versato solo il contributo integrativo. La Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi non versa il contributo soggettivo alla cassa di categoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso del professionista sulla prescrizione: il termine di cinque anni decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo utile a sospendere la prescrizione. La causa torna in Appello.
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Iscrizione alla Gestione Separata: stop alle presunzioni INPS
Un avvocato ha impugnato l'iscrizione d'ufficio operata dall'INPS alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Nel 2009 il reddito era inferiore a 5.000 euro, mentre nel 2010 superava tale soglia. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i professionisti non iscritti alla cassa previdenziale di categoria. Tuttavia, se il reddito è inferiore a 5.000 euro, l'INPS non può presumere l'abitualità dell'attività solo dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA, ma deve provarla. Per il 2010 l'iscrizione è confermata, ma sono annullate le sanzioni civili in base alla giurisprudenza costituzionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del 2009.
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