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Gestione Separata — Anno 2023

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142 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un'avvocatessa ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2006, sostenendo di non esservi tenuta in quanto iscritta all'albo professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione e il pagamento dei contributi sull'intero reddito professionale, poiché la professionista non era iscritta alla Cassa Forense ma versava solo un contributo integrativo. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno stabilito che, in base a una pronuncia della Corte Costituzionale, non sono dovute le sanzioni civili per il periodo anteriore al 2011. La prescrizione quinquennale dei contributi decorre dal termine di pagamento differito dai decreti ministeriali.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle richieste tardive
Un avvocato ha impugnato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2011. La Corte d'Appello aveva ritenuto il debito non prescritto, calcolando il termine dalla dichiarazione dei redditi e ravvisando un occultamento doloso nella mancata compilazione del Quadro RR. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che non compilare il Quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva INPS
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dal 16 giugno 2010 e che non si applicasse il rinvio dei pagamenti al 6 luglio 2010 previsto per chi esercita attività soggette a studi di settore, poiché la Professionista aderiva al regime dei minimi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine differito del 6 luglio 2010 per tutti i contribuenti che esercitano attività per cui sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: il rinvio salva l’INPS
Un libero professionista contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale del debito. La richiesta di pagamento dell'INPS è giunta il 6 luglio 2015. Il professionista sostiene che il termine per pagare scadeva il 16 giugno 2010, rendendo tardiva la richiesta. L'INPS sostiene invece l'applicabilità della proroga al 6 luglio 2010 stabilita dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 per chi esercita attività soggette agli studi di settore, anche se esonerato in concreto (come i contribuenti minimi). La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la proroga si applica oggettivamente all'attività esercitata. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali non si è compiuta, poiché il termine iniziale decorreva dal 6 luglio 2010. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: redditi minimi contro pretese INPS
Un professionista ha impugnato le richieste di pagamento dell'ente previdenziale relative ai contributi per gli anni dal 2009 al 2011. Il lavoratore sosteneva che il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale escludesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e contestava il requisito dell'abitualità dell'attività, avendo percepito redditi molto bassi. La Corte d'Appello aveva ritenuto inammissibile la contestazione sull'abitualità perché tardiva. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'abitualità costituisce una mera difesa e non una domanda nuova. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame. La decisione conferma che l'Iscrizione Gestione separata richiede l'effettiva abitualità del lavoro autonomo, la cui prova spetta all'ente previdenziale.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR vuoto non è frode
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 alla Gestione Separata. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del Quadro RR e l'intento fraudolento di nascondere il debito. Di conseguenza, è stata confermata la prescrizione contributi INPS quinquennale del credito previdenziale, poiché l'accertamento del dolo spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità se non per gravi vizi di motivazione.
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Rottamazione quater: l’adesione estingue il ricorso sui contributi
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi previdenziali alla gestione separata per l'anno 2009, eccependo la prescrizione del credito. Durante il giudizio di Cassazione, il ricorrente ha aderito alla Rottamazione quater per estinguere il debito in via agevolata. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite tra le parti.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni annullate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009, eccependo la prescrizione dei contributi e sostenendo che la soglia di 5.000 euro operasse come franchigia. La Cassazione ha respinto queste tesi, confermando che la prescrizione decorre dal termine di pagamento differito e che i contributi si pagano sull'intero reddito se si supera la soglia. Tuttavia, accogliendo il terzo motivo basato sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Corte ha stabilito che l'avvocato non deve pagare le sanzioni civili. Questo perché, prima della legge interpretativa del 2011, vi era un legittimo affidamento sulla non iscrivibilità. L'avvocato vince parzialmente, ottenendo l'annullamento delle sanzioni.
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Associazione in partecipazione: bilancio non evita l’assunzione
Un'azienda di carburanti ha impugnato le richieste di pagamento di INPS e INAIL, derivanti dalla riqualificazione in contratti di lavoro subordinato di due rapporti di associazione in partecipazione. La Corte d'Appello ha confermato la subordinazione, rilevando la mancanza di un vero rendiconto e di competenze tecniche elevate dei lavoratori. La Cassazione ha respinto i motivi dell'azienda sulla natura del rapporto, confermando che il semplice bilancio non sostituisce il rendiconto dettagliato. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso sul quinto motivo per omessa pronuncia: i giudici d'appello non avevano valutato la richiesta dell'azienda di scomputare i contributi già versati alla Gestione Separata. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare l'importo dovuto.
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Iscrizione alla Gestione separata: reddito basso ma obbligo reale
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta ritenendo che, avendo il professionista prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, non vi fosse alcun obbligo di Iscrizione alla Gestione separata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. L'abitualità dell'attività professionale va valutata dal giudice di merito considerando elementi complessivi, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo il guadagno effettivo. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince con le proroghe
L'INPS ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che il termine di cinque anni fosse scaduto, calcolando la decorrenza dal 16 giugno 2010. La Corte d'Appello ha dato ragione al Professionista. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali per l'anno 2009 decorre dal 6 luglio 2010, per effetto del differimento dei termini di versamento introdotto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i soggetti sottoposti a studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 23 giugno 2015 è tempestiva ed efficace. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince il lavoratore
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2004, notificando l'intimazione ad agosto 2010. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla scadenza del pagamento (giugno 2005). L'ente, invece, riteneva che la prescrizione iniziasse solo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ottobre 2005). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal momento in cui scade il termine per il versamento e non dalla successiva dichiarazione fiscale. Di conseguenza, il credito dell'ente è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Iscrizione alla Gestione Separata: l’obbligo oltre i 5000 euro
Un avvocato riceveva dall'INPS un avviso di addebito per contributi non versati nel duemilaenove. I giudici di merito annullavano l'atto, ritenendo l'attività occasionale per via del reddito ridotto. L'INPS ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria per i liberi professionisti non iscritti alla cassa di categoria se l'attività è abituale o se il reddito supera i cinquemila euro. Nel caso specifico, il professionista aveva superato tale soglia, rendendo irrilevante ogni discussione sull'occasionalità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: no al dolo automatico per quadro RR vuoto
Un avvocato si oppone all'addebito dell'INPS per il mancato pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2011, derivanti dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello ritiene legittima l'iscrizione e nega la prescrizione, ravvisando un comportamento doloso nell'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del professionista. I giudici chiariscono che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. Inoltre, la mancata compilazione del quadro RR non costituisce automaticamente dolo (occultamento del debito). La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame della prescrizione.
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Gestione Separata INPS: contributi dovuti ma sanzioni cancellate
Un avvocato ha contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per gli anni 2009 e 2010, sostenendo di non dover versare contributi previdenziali poiché già iscritto all'albo e protetto dalla propria cassa professionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla cassa di categoria, calcolando l'importo sull'intero reddito e non solo sulla quota eccedente i 5.000 euro. Tuttavia, accogliendo parzialmente il ricorso del professionista alla luce di una pronuncia della Corte Costituzionale, i giudici hanno stabilito che per gli anni precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili per l'omessa iscrizione. Il professionista ottiene così l'annullamento delle sanzioni, pur dovendo pagare i contributi base.
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Gestione separata INPS: tra obbligo e rottamazione
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito relativo all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. La Corte d'appello ha ritenuto legittima la pretesa dell'ente previdenziale, evidenziando che il semplice versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale non esclude l'obbligo contributivo in presenza di un reddito superiore alla soglia di esenzione. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione ma, successivamente, ha depositato un'istanza manifestando la volontà di aderire alla definizione agevolata dei debiti esattoriali (cosiddetta rottamazione), che presuppone la rinuncia alle liti pendenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare il raddoppio del contributo unificato né condannare il ricorrente alle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la vera scadenza
Un'avvocatessa ha impugnato la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi omessi del 2009 alla Gestione Separata, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello aveva ritenuto che il termine decorresse dalla dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, chiarendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, poiché i termini di versamento per il 2009 erano stati prorogati al 6 luglio 2010 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M.), la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2015 è stata considerata tempestiva, in quanto avvenuta prima della scadenza del quinquennio. Il ricorso della lavoratrice autonoma è stato quindi respinto.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’avviso salva l’INPS
Un professionista impugna la richiesta dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi del 2009, ritenendo che il primo atto interruttivo fosse del 2017. Per il 2010, esclude la più grave sanzione per evasione, applicando quella per omissione. L'INPS ricorre in Cassazione lamentando che i giudici d'appello hanno ignorato un avviso bonario del 2015 che avrebbe interrotto la prescrizione per il 2009. La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'ente previdenziale su questo punto, confermando che l'omessa valutazione dell'avviso bonario costituisce un vizio di omessa pronuncia. La causa viene rinviata per un nuovo esame sulla prescrizione dei contributi previdenziali del 2009.
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Prescrizione contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
Un professionista impugnava un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2010. I giudici di merito accoglievano il ricorso ritenendo il credito prescritto, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza ordinaria. La Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'INPS. La Corte stabilisce che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza di pagamento effettiva. Poiché il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2011, il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere da tale data successiva. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 4 luglio 2016 è tempestiva perché inviata prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio.
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Gestione Separata: contributi dovuti ma niente sanzioni
Una professionista ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il pagamento delle relative sanzioni per l'anno 2009. La Corte di Cassazione ha confermato che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria autonoma, con redditi superiori a 5.000 euro, devono iscriversi alla Gestione Separata. Tuttavia, accogliendo il ricorso sulle sanzioni, i giudici hanno stabilito che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per il periodo precedente al 2011. Questo esonero deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale che tutela l'affidamento dei professionisti prima del chiarimento legislativo. La professionista vince parzialmente: deve pagare i contributi ma è totalmente esentata dalle sanzioni.
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