La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29234/2023, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza della pensione in caso di computo di contributi tra la Gestione Separata e altri fondi, come il FPLD. Il trattamento pensionistico non decorre dal momento in cui si maturano i requisiti, ma dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della specifica domanda di computo. La Corte ha chiarito che la richiesta di unificare i contributi è un atto volontario che attiva il diritto, distinguendo nettamente tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza effettiva della pensione, che coincide con la domanda.
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