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Gestione Separata — Anno 2022

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342 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
Un Libero Professionista, iscritto all'Albo ma non alla cassa di categoria, si opponeva alla richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi del 2009. La Corte d'Appello dichiarava prescritti i contributi, ritenendo che il termine di cinque anni decorresse dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato dalle norme tributarie (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente era tempestiva. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: nullo l’obbligo per i redditi minimi
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2010, pretendendo l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS. L'avvocato si è opposto, evidenziando di aver percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e di non aver esercitato la professione con il carattere dell'abitualità. La Corte d'Appello ha annullato l'addebito dell'ente previdenziale per mancanza di prove sull'effettivo svolgimento stabile dell'attività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che il basso reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità del lavoro autonomo, rendendo illegittima la pretesa contributiva dell'istituto in assenza di prove contrarie.
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Iscrizione gestione separata: partita IVA non basta per l’INPS
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2010, sostenendo che l'iscrizione all'albo degli avvocati e il possesso della partita IVA imponessero l'iscrizione gestione separata. La professionista si è opposta, evidenziando che il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando l'annullamento dell'addebito. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione all'albo e la partita IVA sono semplici indizi e non fanno scattare alcun automatismo. Spetta all'ente previdenziale dimostrare l'effettivo esercizio abituale dell'attività professionale per pretendere i contributi, mentre un reddito molto basso costituisce un forte indizio di occasionalità. L'INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione Gestione Separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi omessi per l'anno 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, sostenendo l'occasionalità dell'attività. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'Iscrizione Gestione Separata è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione ordinistica. L'abitualità va valutata all'inizio dell'attività (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo in base al reddito finale (ex post). Un reddito basso non esclude automaticamente l'obbligo contributivo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: la Cassazione punisce il ritardo
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato nel 2017. Il professionista ha eccepito la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione contributi INPS decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito se il reddito è stato comunque dichiarato in un'altra sezione del modello fiscale. Di conseguenza, il diritto dell'ente previdenziale si è estinto per decorso del termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: conta la scadenza
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi per l'anno 2004. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestiva la richiesta dell'ente, calcolando la decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la Prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui scade il termine per il pagamento del saldo e degli acconti, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Quest'ultima costituisce infatti una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito previdenziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Definizione agevolata: stop alla lite tra ingegnere e INPS
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale in concomitanza con il lavoro dipendente, contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Durante il giudizio di Cassazione, il professionista ha richiesto e ottenuto l'accesso alla definizione agevolata del debito previdenziale, pagando l'importo ridotto concordato con l'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti e stabilendo che non è dovuto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.
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Prescrizione contributi Gestione separata: la proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, fissando la decorrenza del termine al 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine effettivo di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe. Nel caso specifico, un decreto governativo aveva differito la scadenza al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché rientra nel termine quinquennale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello.
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Prescrizione contributi gestione separata: INPS perde il ricorso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista si è opposto eccependo l'avvenuta prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la mancata compilazione del quadro non comporta un automatico occultamento. Pertanto, la prescrizione contributi gestione separata decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e, nel caso di specie, il diritto di riscossione si è estinto per il decorso del termine quinquennale. Vince il Libero Professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'ente previdenziale ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2005. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito. L'ente ha sostenuto che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso la prescrizione, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza del pagamento e che l'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce un occultamento doloso. Di conseguenza, il professionista ha vinto la causa e i contributi sono stati dichiarati prescritti.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il recupero INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di un professionista per l'anno 2010. Il nodo centrale riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. La Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla scadenza ordinaria, ma dal termine differito stabilito da un decreto governativo (D.P.C.M. del 12 maggio 2011), che aveva spostato la scadenza dei pagamenti al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 4 luglio 2016 è tempestiva, poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni dal nuovo termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2010. Il professionista si è opposto, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali poiché erano decorsi più di cinque anni. L'ente previdenziale ha sostenuto che il termine fosse sospeso a causa della mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro fiscale e il dolo del debitore. L'accertamento di tale condotta spetta solo ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sulle date
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di una professionista per l'anno 2010. La controversia ruota attorno alla corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione contributi Gestione Separata. Mentre i giudici di merito avevano calcolato la prescrizione quinquennale a partire dalla scadenza ordinaria di giugno, la Cassazione ha stabilito che bisogna considerare lo slittamento dei termini di pagamento introdotto dal D.P.C.M. del 12 maggio 2011, che aveva differito il versamento al 6 luglio 2011. Di conseguenza, la richiesta di pagamento inviata dall'Ente il 1° luglio 2016 è tempestiva poiché avvenuta prima del compimento dei cinque anni. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Prescrizione contributi previdenziali: dolo o semplice omissione?
Un ingegnere si è opposto all'avviso di addebito dell'INPS per contributi non versati alla Gestione Separata per l'anno 2008, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva ritenuto sospesa la prescrizione a causa della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando di aver comunque dichiarato il proprio reddito nel quadro RE. La Suprema Corte, rilevando l'importanza nomofilattica della questione relativa alla prescrizione contributi previdenziali e all'applicazione delle sanzioni per evasione o omissione, ha rimesso la causa alla Quarta Sezione per una decisione approfondita.
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Sospensione dei termini: l’Inps perde la causa per un ritardo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2010. Dopo la decisione sfavorevole dei giudici di merito, l'ente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, il Professionista ha eccepito la tardività del ricorso. La Suprema Corte ha accolto questa eccezione. Durante la pandemia, il legislatore ha disposto la sospensione dei termini processuali per contrastare l'emergenza sanitaria. Calcolando correttamente questo periodo di sospensione, il termine ultimo per notificare il ricorso scadeva il 10 luglio 2020, mentre l'ente previdenziale ha notificato l'atto solo a novembre dello stesso anno. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dei termini, condannando l'ente al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione contributi gestione separata: rinvio salva l’INPS
Un ingegnere libero professionista, dipendente pubblico non iscritto alla cassa di categoria, ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento dei contributi del 2008. Il professionista sosteneva l'avvenuta prescrizione contributi gestione separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, considerando anche i differimenti fiscali governativi. Nel caso specifico, la scadenza originaria del 16 giugno 2009 era stata prorogata al 7 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'INPS il 30 giugno 2014 ha interrotto validamente la prescrizione prima del compimento dei cinque anni. Il professionista perde la causa e deve pagare i contributi previdenziali e le spese legali.
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Definizione agevolata: si estingue la causa tra INPS e lavoratore
Un libero professionista contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi. Durante il giudizio di Cassazione, il lavoratore ha aderito alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione-ter), pagando integralmente il debito contributivo e documentando l'avvenuta regolarizzazione. La Corte di Cassazione ha preso atto del pagamento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, l'INPS non può più pretendere le somme originarie e il processo si chiude definitivamente senza che nessuna delle parti debba pagare le spese legali del giudizio all'altra, in quanto i costi vengono assorbiti dalla definizione agevolata stessa.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo anche con redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione Separata. Il Professionista si è opposto, sostenendo che il reddito annuo prodotto era inferiore alla soglia di 5.000 euro e che l'attività non era abituale. La Corte d'Appello ha dato ragione al professionista, ritenendo il basso reddito sinonimo di occasionalità. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale. I giudici hanno stabilito che l'iscrizione è obbligatoria per chi esercita abitualmente una professione regolamentata senza versare contributi alla cassa di riferimento, a prescindere dal reddito. La soglia dei 5.000 euro si applica solo al lavoro autonomo occasionale, non ai professionisti iscritti all'albo che svolgono attività abituale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione gestione separata: dovuta anche con guadagni minimi
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. L'avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sosteneva di non dover pagare nulla poiché il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione gestione separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale e non dal reddito. La produzione di un reddito minimo non esclude automaticamente l'abitualità, che va valutata caso per caso tramite indizi come la partita IVA o l'iscrizione all'albo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Definizione agevolata: stop alla causa tra INPS e professionista
Un ingegnere contestava l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per l'attività libero-professionale svolta in concomitanza con il lavoro dipendente. Dopo le vittorie nei primi gradi di giudizio, l'INPS proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il professionista aderiva alla definizione agevolata, estinguendo interamente il debito contributivo tramite il pagamento rateale. La Suprema Corte, preso atto dell'avvenuto pagamento e dell'adesione alla sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del processo per legge e la cessazione della materia del contendere. La definizione agevolata ha così assorbito i costi del giudizio, escludendo la condanna alle spese processuali per entrambe le parti.
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