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Gestione Separata — Anno 2022

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342 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’ente
Un libero professionista contestava la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per i redditi prodotti nel 2009. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il debito per prescrizione contributi Gestione Separata, calcolando il termine di cinque anni a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le ragioni dell'ente. I giudici hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore. La richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è quindi tempestiva. Il giudice può correggere d'ufficio la data iniziale della prescrizione senza violare i limiti del processo.
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Prescrizione contributi previdenziali: proroga e conteggio
L'Ente Previdenziale richiede a un Libero Professionista i contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2008. Il Professionista eccepisce l'estinzione del debito per decorso del tempo. I giudici di merito accolgono l'eccezione, fissando l'inizio del termine al 16 giugno 2009 e dichiarando inefficace la richiesta dell'Ente giunta il 1° luglio 2014. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La prescrizione contributi previdenziali decorre dal termine effettivo di versamento, differito per legge al 6 luglio 2009 tramite decreto ministeriale per le attività soggette a studi di settore. Il giudice deve individuare d'ufficio la corretta scadenza iniziale senza vincoli di giudicato interno. L'Ente vince il ricorso e la causa torna in Corte d'appello.
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Iscrizione alla Gestione separata: niente debiti sotto i 5000 euro
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Avvocato il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'albo forense, ma non alla cassa di categoria per via dei bassi compensi percepiti. Il legale aveva dichiarato un reddito annuo inferiore a cinquemila euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente. I giudici hanno confermato che l'iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale dell'attività professionale. La percezione di guadagni inferiori alla soglia minima costituisce un chiaro indice di non abitualità. L'ente impositore non ha fornito prove contrarie per dimostrare la continuità dell'impegno lavorativo.
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Gestione separata e reddito minimo: vince il legale
L'Ente previdenziale richiedeva a un legale la contribuzione obbligatoria per l'attività professionale svolta nell'anno 2010. Il professionista risultava iscritto all'Albo ma non alla propria Cassa di categoria, avendo percepito compensi inferiori a cinquemila euro. Il lavoratore ha impugnato la pretesa contributiva sostenendo l'occasionalità della prestazione. I giudici di merito hanno accolto la domanda del professionista, rilevando l'assenza del requisito di continuità lavorativa e la mancanza di prove contrarie fornite dall'Istituto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso dell'Ente. La Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata richiede l'esercizio abituale dell'attività. L'Ente previdenziale deve provare l'effettiva continuità dell'impegno lavorativo per superare la presunzione di occasionalità legata a guadagni minimi.
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Gestione separata INPS avvocati: niente contributi
L'Ente Previdenziale ha richiesto i contributi per la Gestione separata INPS avvocati a un legale iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria. Il professionista aveva dichiarato redditi inferiori a cinquemila euro annui. I giudici hanno respinto la richiesta dell'Istituto. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio della natura occasionale dell'attività svolta. L'Ente Previdenziale non ha fornito alcuna prova concreta circa l'esercizio continuativo e stabile della professione forense. Di conseguenza, il professionista non deve versare alcuna somma a titolo di contribuzione aggiuntiva, poiché manca il presupposto fondamentale dell'abitualità lavorativa.
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Prescrizione contributi Gestione separata: l’INPS si salva
Un libero professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, contestava la richiesta di pagamento dell'INPS per i contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'Appello gli dava ragione, calcolando la scadenza dal 16 giugno 2010. L'INPS ricorreva in Cassazione, sostenendo che il D.P.C.M. 10 giugno 2010 aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti agli studi di settore, inclusi quelli in regime dei minimi. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dal termine di pagamento effettivamente prorogato. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS inviata il 30 giugno 2015 è tempestiva ed evita la prescrizione.
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Proroga e prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince
Un'avvocatessa, iscritta all'albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito ridotto, contestava la richiesta dell'INPS di iscrizione e pagamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello dichiarava il credito prescritto, calcolando il termine dal 16 giugno 2010. La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, prorogata al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010. Tale proroga si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi operanti in settori soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS del 30 giugno 2015 è tempestiva.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e difetti di notifica
Un libero professionista ha proposto ricorso contro l'Ente Previdenziale per contestare un avviso di addebito relativo a contributi non versati, eccependo la Prescrizione contributi Gestione Separata per l'anno di imposta richiesto. Nei gradi di merito, i giudici avevano rigettato l'eccezione, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro dedicato ai contributi nella dichiarazione dei redditi avesse comportato l'occultamento doloso del debito, sospendendo così i termini di prescrizione. Successivamente, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio procedurale determinante: la proposta del relatore e il decreto di fissazione della Camera di Consiglio non erano stati regolarmente notificati all'Ente Previdenziale regolarmente costituito. La Suprema Corte ha dunque disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la corretta notificazione degli atti a tutte le parti.
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Prescrizione contributi previdenziali: scontro INPS-ingegnere
Un ingegnere libero professionista contesta la richiesta dell'INPS di pagare i contributi per l'anno 2009 alla Gestione separata. La Corte d'appello dichiara prescritti i contributi poiché la richiesta di pagamento è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'INPS ricorre in Cassazione sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisca occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione dei contributi previdenziali. Inoltre, l'ente evidenzia che una proroga governativa aveva spostato in avanti la scadenza del pagamento, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione non decide direttamente, ma rimette la causa alla Sezione Quarta civile per approfondire se il giudice possa rilevare d'ufficio la corretta decorrenza del termine di prescrizione.
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Prescrizione dei contributi: il rinvio fiscale salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni 2009 e 2010. Il professionista sosteneva che il diritto dell'ente fosse ormai estinto per il decorso del tempo. La Corte d'Appello aveva accolto questa tesi, calcolando il termine di cinque anni dalle scadenze ordinarie. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione dei contributi inizia a decorrere solo dalla scadenza effettiva dei pagamenti, tenendo conto anche dei rinvii governativi dei termini fiscali. Di conseguenza, le richieste di pagamento dell'INPS erano tempestive e il debito non era prescritto.
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Iscrizione gestione separata: niente contributi sotto i 5000 euro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro una professionista. L'ente pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, dimostrando il carattere occasionale della sua attività. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione gestione separata richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Il basso reddito costituisce un valido indizio della mancanza di abitualità, escludendo l'obbligo contributivo se l'ente non prova il contrario. Di conseguenza, la professionista non deve pagare i contributi richiesti.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
Un libero professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, non compilava il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi omessi, ma il professionista eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece confermato che l'omessa compilazione non equivale a un comportamento fraudolento automatico. Si tratta di una semplice difficoltà di accertamento superabile dall'INPS tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la prescrizione del credito e condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Onere della prova Gestione Separata: l’INPS deve dimostrare
Una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense, impugna la richiesta dell'INPS di iscrizione alla Gestione Separata. La Corte d'Appello dà ragione all'ente previdenziale, ritenendo che spettasse alla lavoratrice dimostrare l'occasionalità della propria attività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della professionista, chiarendo che l'onere della prova Gestione Separata grava interamente sull'INPS. Spetta infatti all'istituto dimostrare l'abitualità dell'attività professionale o il superamento della soglia di 5.000 euro annui per il lavoro occasionale. Di conseguenza, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame basato sul corretto riparto delle prove.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore o dolo?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La richiesta è avvenuta oltre il termine di cinque anni. L'Istituto ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, rilevando che la Professionista aveva comunque dichiarato i propri redditi compilando il quadro per i regimi dei minimi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la necessità di chiarire la rilevabilità d'ufficio della decorrenza del termine e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa di una decisione nomofilattica su questioni analoghe riguardanti la prescrizione dei contributi previdenziali.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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Prescrizione contributi previdenziali: stop alle pretese INPS
Due ingegneri, dipendenti pubblici, svolgevano anche attività libero-professionale. L'INPS li iscriveva d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2007, richiedendo il pagamento dei contributi tramite avvisi di addebito. I professionisti si opponevano eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello accoglieva le pretese dell'INPS ma ometteva totalmente di pronunciarsi sulla prescrizione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei professionisti, ribadendo che la prescrizione contributi previdenziali è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere sempre esaminata, anche d'ufficio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Gestione separata INPS: partita IVA attiva ma zero contributi
L'INPS pretendeva l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS di un avvocato che, pur avendo la partita IVA e l'iscrizione all'albo, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale riteneva che tali elementi bastassero a dimostrare l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'iscrizione all'albo e la partita IVA non creano un automatismo. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale. Un reddito inferiore a 5.000 euro costituisce invece un forte indizio del carattere occasionale del lavoro. Di conseguenza, l'avvocato non deve pagare i contributi richiesti e l'INPS perde la causa, venendo condannato a pagare le spese processuali.
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