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Gestione Separata — Anno 2022

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342 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Prescrizione Contributi INPS: Omissione Quadro RR non è Doloso Occultamento
L'INPS ha impugnato una sentenza che dichiarava la prescrizione contributi INPS dovuti da una professionista. L'Istituto sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini di prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la semplice omissione non equivale a doloso occultamento. L'INPS avrebbe potuto verificare i dati con i propri poteri. Pertanto, i contributi erano prescritti.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 con una comunicazione del 1° luglio 2015. I giudici di secondo grado hanno accolto la tesi del professionista, considerando il credito ormai estinto sul presupposto che il termine scadesse il 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito. I giudici di legittimità hanno chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza dei versamenti fiscali e contributivi al 6 luglio 2010 per i soggetti soggetti agli studi di settore. Di conseguenza, il calcolo per la prescrizione contributi Gestione Separata decorreva da tale data successiva. La richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è risultata tempestiva e l'Ente Previdenziale ha vinto il ricorso.
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Computo dei contributi previdenziali: negato il ricalcolo
Un lavoratore già titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione Separata ha chiesto all'INPS la ricostituzione del proprio assegno. Il pensionato voleva applicare il computo dei contributi previdenziali versati tra il 1973 e il 1980 nella Gestione Artigiani per ottenere un aumento dell'importo mensile percepito. L'INPS ha respinto la domanda e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. I giudici di legittimità hanno stabilito che la facoltà di computare contributi versati in casse diverse spetta unicamente ai lavoratori ancora attivi e non a chi è già pensionato. Tale meccanismo serve infatti per raggiungere il diritto al trattamento pensionistico e determinarne la misura iniziale, non per incrementare in un secondo momento una pensione già liquidata e in godimento.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: salva la proroga
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2008 tramite avviso di addebito. Il Professionista ha eccepito l'estinzione del debito, sostenendo che il termine quinquennale fosse ormai decorso a partire dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. I giudici di secondo grado hanno accolto la tesi del contribuente, dichiarando prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dall'effettiva scadenza fiscale prorogata dalla legge, ossia il 6 luglio 2009. Di conseguenza, la richiesta di pagamento ricevuta dal debitore il 30 giugno 2014 ha interrotto validamente il termine quinquennale.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
Un libero professionista ha impugnato la richiesta dell'ente previdenziale per il versamento di contributi non versati per l'anno 2010 alla Gestione Separata, sostenendo l'avvenuta estinzione del debito per decorso del tempo. Secondo il contribuente, il termine quinquennale decorreva dalla scadenza originaria del 16 giugno 2011, rendendo tardiva la richiesta ricevuta il 5 luglio 2016. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del pagamento, tenendo conto delle proroghe fiscali disposte per legge. Poiché un decreto ministeriale aveva differito il termine al 6 luglio 2011, la richiesta di pagamento notificata il 5 luglio 2016 ha interrotto validamente il termine. Il professionista deve quindi versare l'intero importo richiesto.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: proroga salva l’INPS
L'INPS ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite avviso di addebito. I giudici di merito avevano dichiarato estinto il credito per decorso del termine quinquennale, individuando la decorrenza nel termine ordinario del 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito accogliendo il ricorso dell'INPS. I Supremi Giudici hanno stabilito che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dall'effettiva scadenza del versamento, la quale nel 2010 era stata prorogata per legge al 6 luglio. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata dall'ente il 2 luglio 2015 ha interrotto tempestivamente i termini.
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Prescrizione contributi Gestione Separata e proroghe
Un libero professionista ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per contributi non versati relativi all'anno 2012. L'ente ha inviato la richiesta interruttiva a fine luglio 2018, ritenendola tempestiva rispetto alla data di proroga con maggiorazione dello 0,40 per cento scaduta il 20 agosto 2013. Il professionista ha sostenuto invece la maturata prescrizione contributi Gestione Separata, calcolando il termine dalla prima scadenza ordinaria dell'8 luglio 2013. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. La Corte ha stabilito che la facoltà di pagare con maggiorazione di interessi non sposta la data di decorrenza della prescrizione.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: no a proroghe INPS
Una Libera Professionista impugna la richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi omessi relativi all'anno 2013. L'Ente sosteneva la validità della richiesta notificata il 2 agosto 2019, individuando l'inizio del termine di prescrizione al 20 agosto 2014, data di scadenza della proroga con maggiorazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata decorre dal termine originario ordinario (7 luglio 2014) e non dalla scadenza successiva con interessi. Di conseguenza, il diritto di riscossione dell'Ente risulta prescritto.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vale il rinvio fiscale
Un professionista ha contestato all'ente previdenziale la richiesta di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo estinto il debito per decorso del termine quinquennale calcolato a partire dal 16 giugno 2009. L'ente ha proposto ricorso denunciando l'errata individuazione della data iniziale del conteggio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di prescrizione contributi Gestione separata, il termine decorre dalla reale scadenza del pagamento, tenendo conto anche dei differimenti disposti con decreto governativo. Poiché un provvedimento governativo aveva prorogato il termine di versamento al 6 luglio 2009 per i soggetti sottoposti agli studi di settore, l'intimazione notificata nel giugno 2014 è tempestiva. Il debito contributivo non è prescritto e la causa torna in appello.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga salva l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi per l'anno 2009, notificando l'atto il 30 giugno 2015. I giudici di merito avevano respinto la domanda dell'istituto, ritenendo che il debito fosse estinto per il decorso del termine quinquennale a partire dal 16 giugno 2010. L'ente ha proposto ricorso evidenziando come un decreto ministeriale avesse differito il termine ordinario di pagamento al 6 luglio 2010 per i contribuenti soggetti a studi di settore. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente. Il termine per la prescrizione contributi Gestione Separata inizia infatti a decorrere dalla data di scadenza effettiva del pagamento, comprensiva della proroga generale senza maggiorazioni. L'atto interruttivo risulta quindi pienamente tempestivo.
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Gestione Separata INPS: contributi e sanzioni al vaglio
Un professionista legale contesta l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata INPS per i redditi del 2009 poco superiori a 5.000 euro, sostenendo la non abitualità dell'attività e la prescrizione della pretesa contributiva. Inoltre, il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle sanzioni civili applicate. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, evidenzia l'impatto della sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale sul regime sanzionatorio applicabile agli avvocati non iscritti alla cassa forense. I giudici di legittimità decidono quindi di rimettere la causa alla sezione ordinaria per una decisione approfondita sull'intero contenzioso.
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Nullità della notifica PEC: errore di indirizzo blocca la causa
L'Ente Previdenziale ha presentato ricorso contro la decisione che escludeva l'obbligo di versamento alla Gestione Separata per una professionista per una specifica annualità. Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la cancelleria ha trasmesso gli atti processuali e l'avviso di udienza alla casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Generale dello Stato anziché all'Avvocatura interna dell'Ente. La Suprema Corte ha rilevato l'errore materiale di recapito telematico. Tale vizio ha determinato la nullità della notifica PEC e la conseguente invalidità delle comunicazioni indirizzate all'ente ricorrente. I giudici hanno ordinato la rettifica dei dati nel registro informatico, la rinnovazione degli atti nulli e la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria competente.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: la proroga vince
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2008 alla Gestione Separata, notificando l'atto il 30 giugno 2014. I giudici territoriali avevano dichiarato estinto il credito per prescrizione contributi Gestione Separata, individuando il termine iniziale di decorrenza nel 16 giugno 2009. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito, accogliendo il ricorso dell'ente pubblico. I Giudici hanno chiarito che un decreto statale aveva prorogato la scadenza dei versamenti al 6 luglio 2009 per i contribuenti soggetti a studi di settore. Di conseguenza, il termine quinquennale decorreva da tale data differita e la richiesta dell'ente, recapitata il 30 giugno 2014, risultava tempestiva e pienamente valida.
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Gestione separata INPS avvocati: Cassa Forense esclude l’obbligo
L'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi per la Gestione separata INPS avvocati nei confronti di una professionista legale per l'anno d'imposta 2010. Il giudice di secondo grado confermava l'obbligo contributivo, affermando erroneamente che la professionista non fosse iscritta alla Cassa Forense. La professionista ricorreva in Cassazione dimostrando la propria regolare iscrizione sia all'Ordine sia alla Cassa Forense sin dal 2007. La Suprema Corte ha accolto il ricorso e annullato la pronuncia impugnata. I giudici hanno chiarito che l'effettiva iscrizione alla cassa di previdenza di categoria e il versamento dei relativi contributi escludono categoricamente l'obbligo di versare quote alla gestione concorrente dell'INPS.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS perde il credito
L'Ente Previdenziale richiedeva a un Professionista il versamento dei contributi per l'anno 2011, inviando la richiesta solo ad agosto 2017. Il Professionista eccepiva l'estinzione del debito per decorso del termine quinquennale. L'Istituto sosteneva invece la sospensione della prescrizione per doloso occultamento, causata dalla mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice omissione della compilazione del quadro fiscale non equivale a una condotta fraudolenta diretta a nascondere il debito. Di conseguenza, il conteggio temporale parte dalla data di scadenza del pagamento originario e la prescrizione contributi Gestione Separata si compie integralmente, annullando ogni pretesa dell'ente.
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Iscrizione alla Gestione Separata e redditi bassi
L'ente previdenziale ha richiesto i contributi a una professionista legale per l'anno 2009. La lavoratrice ha contestato la pretesa sostenendo il carattere occasionale dell'attività e la produzione di un reddito inferiore a 5.000 euro. I giudici di merito hanno accolto la richiesta dell'istituto, ritenendo non contestata l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'effettiva abitualità dell'occupazione, valutabile con indizi concreti e non solo dal reddito. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che eccepire l'occasionalità della prestazione costituisce una semplice difesa e non un'eccezione tardiva. Di conseguenza, l'ente pubblico non ha dimostrato l'abitualità dell'incarico. La Corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: l’INPS perde
L'Ente Previdenziale richiedeva a un libero professionista il pagamento dei contributi non versati per l'anno 2005. La richiesta di pagamento era giunta al professionista il 22 giugno 2011. Il giudice di appello riteneva valida la richiesta, calcolando il termine quinquennale dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% fissata al 20 luglio 2006. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. Il calcolo della prescrizione contributi Gestione Separata decorre dalla scadenza naturale e originaria di legge del 20 giugno 2006. La proroga con maggiorazione costituisce solo una facilitazione di pagamento e non sposta il termine iniziale della prescrizione. La Suprema Corte dichiara quindi estinto il credito contributivo per decorso dei cinque anni.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop a richieste INPS
L'Ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2005. L'istituto ha notificato la richiesta di versamento oltre i cinque anni dalla scadenza del termine di pagamento. L'ente pubblico sosteneva che la mancata compilazione del quadro dedicato nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il decorso del tempo. I giudici di merito hanno respinto la pretesa dell'istituto e la Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della pretesa. La Suprema Corte ha chiarito che il termine per la prescrizione contributi Gestione separata decorre dalla scadenza originaria di pagamento e non subisce sospensioni automatiche per la sola omessa compilazione dichiarativa.
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Prescrizione contributi Gestione separata e Quadro RR
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il versamento dei contributi relativi agli anni 2007 e 2008. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento intenzionale del debito, idoneo a bloccare il decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'ente e ha confermato la prescrizione contributi Gestione separata. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omissione formale nella dichiarazione e la volontà fraudolenta di nascondere il debito contributivo. Di conseguenza, l'ente ha perso definitivamente il diritto di riscuotere le somme richieste oltre i termini di legge ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Gestione separata INPS: contributi annullati per prescrizione
L'Ente di previdenza ha richiesto il versamento dei contributi a una professionista iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria. La contribuente ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per mancanza di abitualità dell'attività e ha sollevato l'eccezione di prescrizione del debito. I giudici di merito hanno confermato la pretesa contributiva, equiparando la mancata compilazione del modello fiscale a un occultamento intenzionale del debito idoneo a bloccare la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della professionista. I giudici Supremi hanno stabilito che occorre accertare in concreto l'effettivo esercizio abituale della professione e che l'omessa compilazione del quadro dichiarativo non costituisce in automatico una condotta fraudolenta idonea a sospendere la prescrizione.
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