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Gestione Separata — Anno 2022

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342 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Gestione Separata

Provvedimenti

Gestione separata INPS: niente contributi per redditi minimi
L'ente previdenziale ha richiesto a un avvocato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2010. L'avvocato, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'ente previdenziale sosteneva che la partita IVA e l'iscrizione all'albo dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'abitualità dell'attività professionale non può essere presunta in modo automatico. Spetta all'ente previdenziale dimostrare che l'attività sia stata svolta con continuità. Di conseguenza, in mancanza di prove sull'abitualità e dato il reddito minimo, l'attività deve considerarsi occasionale, escludendo l'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi.
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Iscrizione alla Gestione separata: quando scatta l’obbligo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale che non comporta il versamento di contributi capaci di generare una pensione autonoma. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe governative (come quella del 2010 per i redditi 2009), e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione Separata INPS: l’avvocato perde la causa
L'INPS ha richiesto a un avvocato, contemporaneamente lavoratore dipendente, il pagamento dei contributi previdenziali per l'attività professionale svolta nel 2009. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dichiarato comunque prescritto il credito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS. Ha stabilito che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria devono effettuare l'iscrizione Gestione Separata INPS per garantire la copertura assicurativa universale. Inoltre, ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe di legge, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione Gestione separata: l’obbligo anche con redditi minimi
L'INPS ha contestato l'esonero di un ingegnere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva giudicato illegittima l'iscrizione d'ufficio decisa dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione separata scatta per chiunque svolga un'attività professionale abituale, anche se non esclusiva, qualora il reddito non sia assoggettato alla cassa previdenziale di categoria. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'attività abituale l'obbligo sussiste a prescindere dal reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare l'effettiva abitualità dell'attività del professionista.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Gestione Separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (precisamente 3.434 euro). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti iscritti ad albi professionali richiede l'esercizio abituale dell'attività. Se il reddito è inferiore alla soglia di 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale e non occasionale. Non avendo l'ente previdenziale fornito tale prova, l'avvocato non deve pagare alcuna somma.
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Prescrizione contributi Gestione Separata: INPS vince sul rinvio
Un ingegnere, iscritto anche ad altra forma di previdenza obbligatoria, contestava la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi per l'anno 2008 alla Gestione Separata, eccependo l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione Separata inizia a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso specifico, il termine di pagamento era stato differito al 6 luglio 2009 da un apposito decreto ministeriale (D.P.C.M. 4 giugno 2009). Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è giunta prima del compimento del termine quinquennale di prescrizione. Il professionista perde la causa ed è tenuto al pagamento dei contributi dovuti.
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Opposizione all’avviso di addebito: vince il merito sulla forma
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento di contributi omessi alla gestione separata tramite un avviso di addebito. Il Professionista ha proposto opposizione, accolta nei gradi di merito perché l'obbligo di iscrizione alla gestione era oggetto di un altro giudizio ancora pendente. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che il giudice dell'opposizione all'avviso di addebito non può limitarsi a dichiarare l'illegittimità formale dell'atto. Egli deve sempre valutare nel merito se il debito contributivo esista o meno, applicando le stesse regole dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per l'esame del merito.
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Evasione contributiva o omissione? La Cassazione frena l’INPS
Un avvocato, non iscritto alla Cassa Forense, ometteva l'iscrizione alla Gestione separata INPS e il versamento dei relativi contributi per l'anno 2009. L'ente previdenziale richiedeva il pagamento dei contributi e delle sanzioni per evasione contributiva. La Corte d'appello qualificava la violazione come semplice omissione contributiva, applicando sanzioni più lievi. L'ente previdenziale proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo l'esistenza di una vera e propria evasione contributiva dovuta all'occultamento dell'attività. La Sesta Sezione Civile, rilevando l'assenza di un orientamento univoco e l'importanza nomofilattica della questione, ha disposto la trasmissione degli atti alla Quarta Sezione per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde la causa
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione quinquennale, poiché l'avviso di addebito era stato notificato oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro specifico della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, in grado di sospendere il termine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando la Prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omissione del quadro compilativo e l'occultamento doloso, specialmente se i redditi sono stati comunque dichiarati in altre sezioni del modello fiscale, escludendo così la volontà di evadere.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore formale vs dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. La richiesta è giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine, configurando un occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione dei contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha regolarmente dichiarato i propri redditi in altre sezioni del modello unico. Di conseguenza, il debito contributivo è estinto.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali a un libero professionista per la gestione separata. Il professionista si è opposto eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali, essendo decorsi più di cinque anni. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine di prescrizione per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo. Poiché il professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi in un'altra sezione del modello unico, non vi era alcuna intenzione di nascondere il debito. Di conseguenza, il credito dell'ente previdenziale è stato dichiarato definitivamente prescritto e l'INPS è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Prescrizione contributi previdenziali: quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi per la gestione separata relativi all'anno 2011. La richiesta è arrivata oltre cinque anni dopo la scadenza del pagamento. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente, confermando la prescrizione contributi previdenziali. I giudici hanno chiarito che non esiste un automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e il dolo, specialmente se il professionista ha comunque dichiarato interamente i propri redditi da lavoro autonomo nella stessa dichiarazione. Di conseguenza, l'Ente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il recupero
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2011. Il Professionista ha eccepito la prescrizione del credito, poiché la richiesta era giunta oltre il termine di cinque anni. L'Ente Previdenziale ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine per occultamento doloso del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un automatico occultamento doloso del debito. Di conseguenza, opera la prescrizione contributi previdenziali e il Professionista non deve pagare le somme pretese.
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Iscrizione alla Gestione Separata: reddito basso ma contributi dovuti
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, per i redditi prodotti negli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo contributivo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non dimostra da sola l'occasionalità del lavoro. L'abitualità dell'attività professionale va valutata all'inizio (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo alla fine (ex post) in base al guadagno. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere rivalutato dal giudice di merito applicando questi corretti criteri.
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Iscrizione gestione separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha impugnato la sentenza che esentava un professionista dal pagamento dei contributi poiché il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione gestione separata è obbligatoria per chiunque eserciti un'attività libero-professionale in modo abituale, anche se non esclusivo. La soglia di esenzione dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività di lavoro autonomo occasionale. L'abitualità dell'attività deve essere valutata dal giudice sulla base di indizi concreti, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non può essere esclusa automaticamente solo a causa di un basso reddito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito basso ma obbligo attivo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per redditi inferiori a 5.000 euro. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale solo per via del basso reddito. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione Separata dipende dall'esercizio abituale della professione, valutato ex ante tramite indizi come la partita IVA attiva e l'iscrizione all'albo, e non ex post dal solo ammontare del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi INPS: l’omesso quadro RR non salva l’ente
L'INPS ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense per via del reddito inferiore a 5.000 euro, si è opposto eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello ha accolto l'eccezione, individuando la scadenza del termine di pagamento come inizio del decorso quinquennale e ritenendo tardiva la richiesta dell'ente. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avesse sospeso il termine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancata compilazione non equivale a un occultamento doloso del debito. Di conseguenza, la prescrizione contributi INPS è stata confermata e l'ente previdenziale ha perso la causa.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS vince contro l’ingegnere
Un ingegnere libero professionista contestava la pretesa dell'INPS di riscuotere i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. Il professionista sosteneva di non essere obbligato all'Iscrizione alla Gestione separata poiché versava già il contributo integrativo di solidarietà alla cassa di categoria (INARCASSA), essendo contemporaneamente iscritto a un'altra forma di previdenza obbligatoria per il suo lavoro principale. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale. Di conseguenza, i professionisti che non versano contributi soggettivi utili alla pensione presso la propria cassa professionale sono comunque obbligati all'Iscrizione alla Gestione separata INPS. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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