Una lavoratrice chiedeva al Fondo di Garanzia INPS il pagamento dell'intero TFR maturato durante la propria carriera. Una parte del credito derivava dal lavoro presso un primo datore d'azienda rimasto economicamente solvibile, mentre una seconda società, poi fallita, si era accollata contrattualmente il debito pregresso. Il giudice delegato aveva ammesso l'intero importo allo stato passivo della procedura fallimentare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno chiarito che gli accordi privati di accollo del debito non vincolano la previdenza pubblica. Il lavoratore non può richiedere l'intervento dell'ente per quote di liquidazione riferibili a datori di lavoro ancora solvibili, poiché l'istituto risponde soltanto in presenza di una reale e diretta insolvenza del datore originario.
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