Un lavoratore, impossibilitato a recuperare le proprie spettanze a causa della totale irreperibilità dell'azienda datrice di lavoro, si rivolgeva all'ente previdenziale per ottenere il pagamento tramite il Fondo di Garanzia per il TFR. L'ente, dopo aver liquidato la somma al dipendente, agiva legalmente contro l'azienda per il recupero del credito anticipato. La società si opponeva sostenendo che il lavoratore non avesse preventivamente tentato l'esecuzione forzata e che il credito fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, stabilendo che l'esecuzione forzata non è necessaria se l'insolvenza e l'irreperibilità del datore sono palesi. Inoltre, il diritto del lavoratore nei confronti dell'ente ha natura previdenziale ed è soggetto a prescrizione decennale, rendendo l'azione pienamente tempestiva. L'azienda è stata condannata a rimborsare l'istituto.
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